Assistente Amministrativo – Rettifica punteggio per mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell’Istituto Paritario. Il Giudice condanna il Ministero dell’Istruzione al ripristino del punteggio rettificato

In accoglimento del ricorso promosso dall’avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, in data 24.08.2020, il Tribunale Ordinario di Pavia, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Federica Ferrari, ha riconosciuto il diritto dell’Assistente Amministrativo ad essere inserito nella graduatoria d’istituto III^ fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, con il punteggio per il servizio prestato presso l’Istituto Paritario, benché non risultassero versati i contributi.

Il Giudice del Lavoro Pavese ha statuito che: “Costituisce orientamento unanime nella giurisprudenza amministrativa, che: “una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l’assolvimento del l’onere di contribuzione da parte dell’ente datore di lavoro si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest’ultimo alcuna attinenza con il riscontro della capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare. Proprio per tali ragioni, aggiunge il massimo organo della Giustizia Amministrativa, a “siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136 sez. VI, 28.05.2001, n.2902, n. 311/1999).

Pertanto, ai fini della valutazione del servizio, l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio. Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere l’attribuzione del punteggio.

Ne consegue che, pur essendo l’amministrazione tenuta al riscontro dell’effettivo svolgimento dei periodi d’insegnamento svolti presso istituti legalmente riconosciuti, detti periodi non possono non essere valutati per la sola circostanza costituita dal mancato versamento dei contributi previdenziali, perché in tale caso verrebbe posto a carico del docente o del collaboratore scolastico, un inadempimento non dipendente in alcun modo dal medesimo, ma al contrario dipendente dall’omesso adempimento dell’obbligazione previdenziale a carico dell’istituto paritario.

Peraltro, una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare (Consiglio di Stato sez. VI, 18/04/2013, n.2136).

A seguito delle richieste del dirigente dell’IC di …, l’Istituto Paritario Fidia ha inviato il documento datato 25.11.2019 prot 2357/19 (doc 8 all ricorso) con il quale il dirigente di tale Istituto ha confermato che il signor … aveva prestato servizio come assistente amministrativo nell’a.s. 2006/2007 dal 9.1.2007 al 30.7.2007 e nell’a.s. 2007/2008 dal 4.9.2007 al 30.7.2007.

Ciò che l’amministrazione in sostanza contesta è la mancata contribuzione. Infatti i chiarimenti richiesti all’Istituto Paritario (doc 3 e 5 MIUR) sono tutti relativi alla situazione contributiva. Tanto che in assenza di chiarimenti del liceo Fidia il dirigente di … ha adottato il decreto n 320.

Deve, quindi, pervenirsi alla conclusione che l’Amministrazione Scolastica convenuta non contesta l’effettivo svolgimento del servizio presso la Scuola Paritaria da parte del ricorrente negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, ma la mancata contribuzione relativa a questi servizi.

Conseguentemente il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Ministro pro-tempore, va condannato a rideterminare il punteggio della domanda di inserimento nella graduatoria degli aspiranti a supplenza – III Fascia personale ATA per il triennio 2018/2021 attribuendo al ricorrente il punteggio derivante dal servizio prestato quale assistente amministrativo presso il liceo d’art “Fidia” di Serra San Bruno dal 9.1.2007 al 30.7.2007 e dal 4.9.2007 al 30.7.2008.

Sussiste il periculum in mora, stante l’urgenza di rettificare il punteggio prima dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021.

Sarà oggetto del giudizio di merito l’approfondimento della circostanza relativa alla qualifica del servizio per l’a.s. 2019/2020 come di fatto o di diritto in considerazione del punteggio derivante dal riconoscimento di cui sopra.

Si osserva infine che non sussiste prova sufficiente relativa al servizio asseritamente prestato presso il medesimo liceo Fidia nell’anno 2008/2009, come dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria e come emerge dal certificato, privo di data, dell’Istituto paritario prodotto dal signor … in sede di ricorso (doc 8 all ricorso), stante la non corrispondenza con la dichiarazione dello stesso Istituto inviata al dirigente scolastico di … che non comprende l’anno 2007/2008, in assenza di chiarimenti sulla discrasia delle dichiarazioni da parte dell’Istituto d’arte.

Quanto al decreto n. 321 di depennamento dalle graduatorie di terza fascia per il profilo Collaboratore scolastico – Cuoco, e dichiarazione del servizio reso nell’a.s. 2018/2019 come prestato di fatto e non di diritto, in quanto la Qualifica di operatore dei servizi della Ristorazione – indirizzo Sala e Bar risultava non confermato e addirittura assente dall’elenco consegnato dall’Istituto di rilascio (Passarelli ) all’A.T. di competenza si osserva innanzitutto che il ricorrente, pur chiedendo di dichiarare nullo e/o illegittimo tale decreto, non indica in ricorso alcun elemento di diritto a sostegno di tale domanda, limitandosi a riportare il contenuto del decreto dirigenziale.

Si osserva in ogni caso che il MIUR ha dato atto che, con riferimento alla copia consegnata dal ricorrente del diploma di Qualifica di operatore dei servizi della Ristorazione – indirizzo Sala e Bar, conseguito nell’a.s. 2012/2013, l’I.C. ha richiesto il 13/11/2019 all’Istituto Paritario … di San Marco Castellabate (SA), la convalida del titolo. L’Istituto Paritario faceva presente che gli atti (diplomi di qualifiche) relativi all’a.s. 2012/2013 erano stati depositati presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, e che per chiarimenti fosse necessario rivolgersi alla stessa (All. 7 Miur). In data 17/12/2019, l’I.C. ha richiesto la convalida del titolo, e inviato peraltro sollecito urgente il 30/01/2020, all’USR Campania che informava l’Istituto richiedente che da accertamenti fatti presso l’Ufficio Diplomi dell’A.T. di Salerno, risultava assente dall’elenco nominativo consegnato dall’Istituto Passarelli per il ritiro delle pergamene nell’a.s. 2012/2013 il nominativo del candidato Signor …. allegata (All. 8, 9 e 10 Miur).

Trattandosi di circostanza su cui si fonda il diritto all’inserimento in graduatoria con il punteggio originariamente assegnato che il medesimo fa valere nel presente giudizio, è certamente onere del ricorrente offrire la prova della effettività del conseguimento del titolo di studio in questione.

Tale onere appare tanto più stringente, nel caso di specie, a fronte della circostanza fatta valere dal Ministero a sostegno del dubbio circa l’effettività del titolo che ha condotto alla rettifica del punteggio: il mancato rinvenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco consegnato dall’Istituto Passarelli all’Ufficio diplomi.  Non solo il ricorrente non ha prodotto il diploma, non ha chiesto di ordinarne l’esibizione, né ha offerto alcuna diversa prova di averlo conseguito, ma non ha dedotto alcunchè sul punto.

Non sussiste dunque il fumus boni iuris della domanda. PQM Il giudice del lavoro, visto l’art. 700 cpc

Condanna il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – in persona del Ministro pro-tempore, a rideterminare il punteggio della domanda di inserimento nella graduatoria degli aspiranti a supplenza – III Fascia personale ATA per il triennio 2018/2021 attribuendo a … il punteggio per il servizio prestato quale assistente amministrativo presso il Liceo d’arte parificato “Fidia “di Serra San Bruno dal 9.1.2007 al 30.7.2007 e dal 4.9.2007 al 30.7.2008.

fissa per la trattazione del giudizio ordinario, l’udienza di discussione del 1.12.2020 ore 11 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto che ha l’onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza mediante deposito telematico di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d’ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l’indicazione dei mezzi di prova”.

Avv. Giuseppe Versace