Tribunale di Ivrea – Sentenza n. 39-2023 del 15.02.23
Con la sentenza n. 39/2023, il Tribunale ha seguito l’orientamento tracciato dal Consiglio di Stato (sent. n. 1842/2022) ed ha affermato che la scelta del Ministero di escludere il personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della “carta del docente” è in contrasto con i principi di non discriminazione e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, e quindi con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Il Tribunale di Ivrea ha escluso l’esistenza di una ragione oggettiva che possa giustificare la differenza di trattamento tra i docenti di ruolo e i docenti precari, perché la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva.
Di conseguenza il Tribunale ha disapplicato l’art. 1 L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il diritto al beneficio della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto a tempo determinato ed ha quindi accolto il ricorso della docente.
Da sottolineare che anche il Tribunale di Ivrea, come tutta la giurisprudenza di merito finora formatasi, ha stabilito che il risarcimento deve essere in forma specifica, ossia mediante attivazione della carta elettronica, su cui accreditare le somme spettanti, da utilizzare per gli scopi e nei limiti imposti dalla normativa vigente.