Anche gli ITP con ricorso al TAR avverso il D.M. 400/17 e con motivi aggiunti avverso il D.M. 374/17 hanno diritto all’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto

Con un ulteriore decreto cautelare emesso ieri inaudita altera parte, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sondrio, ha accolto l’istanza cautelare formulata dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano per conto di un ITP inizialmente inserito con riserva nella II fascia delle graduatorie di Istituto ed al quale era stato conferito un incarico di supplenza annuale, ma che, poi, era stato depennato per aver proposto ricorso al TAR del Lazio avverso il D.M. 400/17 e soltanto successivamente motivi aggiunti avverso il D.M. 374/17, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro nelle more sottoscritto.

Il Giudice del Lavoro di Sondrio, però, condividendo appieno le deduzioni contenute nel ricorso patrocinato dallo Studio Legale Cundari, ha ritenuto illegittima la revoca dell’ammissione del ricorrente con riserva nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, nonché insussistente in capo all’Amministrazione scolastica il potere negoziale di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro già stipulato inter partes il 16/10/17, in quanto, sempre secondo il Tribunale, siffatto contenzioso – inizialmente originato dal ricorso al T.A.R. presentato dal ricorrente in data 7/9/17 avverso il D.M. 400/17 – coinvolge anche i successivi motivi aggiunti presentati il 21/11/17 avverso il D.M. 374/17 ed è tuttora pendente, ragion per cui non si sarebbe avverata la specifica clausola risolutiva espressa appositamente e strettamente collegata al contenzioso attualmente in atto.

Per tale motivo, ha ordinato alle Amministrazioni convente di reintegrare il ricorrente senza soluzione di continuità nel posto di lavoro in precedenza occupato, nonché di reinserirlo nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Sondrio, il tutto con la medesima pregressa riserva correlata all’esito del contenzioso giurisdizionale amministrativo in atto.

Tale provvedimento costituisce un importante precedente per tutti coloro che, come il Ns ricorrente, hanno impugnato, in via principale, il D.M 400/17 e, poi, con motivi aggiunti, il D.M. 374/17.

Avv. Giuseppe Cundari