Tribunale di Tivoli – Sentenza n. 804-2024 del 9.5.2024
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Tivoli, ha accolto il ricorso di un Assistente Amministrativo, al quale gli era stato rettificato il punteggio, con conseguenza risoluzione anticipata del contratto, perché il servizio reso presso Istituto Paritario, non era coperto dei contributi previdenziali.
Un’Assistente Amministrativa precaria, a seguito dell’aggiornamento delle graduatorie d’Istituto del Personale Ata, per la provincia di Roma, triennio 2021/2024, aveva dichiarato il servizio prestato, presso una Scuola Paritaria. A seguito di ciò nell’anno scolastico 2021/2022, veniva individuata come destinataria di contratto a tempo determinato, fino al mese di gennaio 2022. Sennonché il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, a seguito di verifiche sul servizio prestato, non convalidava il punteggio, ed emetteva decreto di rettifica senza rinnovare il contratto di lavoro.
In data 9.5.2024, il Tribunale Ordinario di Tivoli, in funzione del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giorgia Busoli, ha accolto il ricorso di una ricorrente con il profilo di Assistente Amministrativo, assistita dall’Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), la quale riteneva di aver subito un danno ingiusto. Il Tribunale Ordinario di Tivoli, accoglieva tutte le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:
“dichiara l’illegittimità dei provvedimenti n. 438/U del 21.02.2022, n. 444/U del 21.02.2022 e n. 1868/U del 24.03.2022, emessi dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Statale di XXX di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto del personale ATA valida per il triennio 2021/24 e di risoluzione anticipata dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l’Istituto Comprensivo Statale XXX avente decorrenza dal 16.12.2021 e scadenza al 31.01.2022 per 36 ore settimanali di servizio;
– per l’effetto, condanna l’amministrazione convenuta al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella predetta graduatoria, incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell’I.C. Statale di XXX non fosse stato disconosciuto;
– condanna l’amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente un’indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni che la medesima avrebbe percepito dalla data della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato sottoscritto con l’IC di XXX (24.01.2022) fino alla naturale scadenza del contratto (31.01.2022), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria”
(Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”