Tribunale di Latina – Sentenza n. 937-2020 del 14.07.2020
La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento dell’indennità di funzioni superiori da parte del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo in reggenza, nei confronti della docente vicaria.
In sostanza, il Dirigente Scolastico rifiutava il riconoscimento alla docente dell’indennità di funzioni superiori sulla base del fatto che alla stessa veniva corrisposto un compenso a carico del Fondo di Istituto per l’attività di vicaria svolta. Ma in particolare, il Dirigente nella nota di diniego, precisava non solo che non risultavano agli atti lettere di incarico che prevedano lo svolgimento di funzioni superiori né impegno di spesa, giuste note MIUR 10773/2017 e 9353/11, ma rappresentava, altresì, che l’art. 52, comma 5, D.Lgs 165/2001, sanziona con la nullità l’eventuale assegnazione disposta fuori dai casi di cui al comma 2, con correlata responsabilità del dirigente che l’ha ordinata.
Ciò posto, la docente presentava ricorso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina con il patrocinio dell’avv. Maria Rosaria Altieri, del foro di Cassino, chiedendo il riconoscimento dell’indennità di funzioni superiori per l’incarico di vicaria svolto in un Istituto Scolastico in reggenza.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 937/2020, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive dell’avv. Altieri, ha sostenuto che l’art. 69 del CCNL Comparto Scuola 1994-1997 (“Indennità di funzioni superiori e di reggenza”), mantenuto in vigore dai successivi CCNL, prevede al 1° e al 2° comma, due indennità differenti, al 1° comma, l’indennità per l’espletamento di funzioni superiori, e al 2° comma, l’indennità di reggenza.
Ne consegue che una volta affidato l’incarico di docente vicaria con compiti di sostituzione del Capo di Istituto in caso di assenza o di impedimento di un Istituto Scolastico in reggenza, nessun’altra lettera di incarico che preveda lo svolgimento di funzioni superiori è necessaria poiché il compenso in tali casi trova la sua fonte direttamente nella disciplina contrattuale.
In conclusione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina rileva come la mancanza di impegni di spese in favore della ricorrente, in ragione di una previsione contrattuale di rango superiore ad ogni nota ministeriale, non possa pregiudicare il diritto di credito della ricorrente medesima. Né tantomeno rileva l’art. 52 D.Lgs 165/2001 che attiene unicamente ai rapporti interni tra Amministrazione e Dirigente Scolastico e non può pertanto escludere il diritto di credito vantato dalla docente.