Aggiornamento graduatorie scolastiche: il controllo giurisdizionale spetta al giudice del lavoro.

 

Di Luigi Giuseppe Papaleo

Avvocato e Giornalista Pubblicista

 

In tema di impugnazione di graduatorie di III fascia bisogna rivolgersi al giudice del lavoro presso il Tribunale Ordinario e non al giudice amministrativo presso il T.A.R.

E’ quanto si deduce dalla sentenza  del TAR Lazio nr. 2830 depositata in data 19/03/2013, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso avverso l’aggiornamento della graduatoria di III fascia, pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio e riferita a posti di insegnamento nella scuola primaria, per mancato riconoscimento dell’esatto punteggio derivante dal pregresso servizio prestato da una docente presso istituti Carcerari.

La questione del riparto della funzione giurisdizionale tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa,  circa il potere di giudicare le controversie derivanti dal compimento di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico docente e non docente (“educatori” e personale “ATA” ausiliario tecnico amministrativo), trasformate in “graduatorie ad esaurimento” per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. N.29/1993), è stata caratterizzata da una perdurante oscillazione giurisprudenziale tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, scandita da numerose sentenze di segno opposto, rivendicanti ciascuno degli apicali consessi, la propria giurisdizione.

I giudici della sezione romana del TAR Lazio, con la sentenza in commento, hanno rilevato invece il loro difetto di giurisdizione, ritenendo di conformarsi e quindi aderire all’orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione (nr.3399 del 2008) secondo il quale, in materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche “ex-permanenti” (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), ove confluiscono soggetti già titolari di un’abilitazione di Stato ovvero dell’abilitazione all’insegnamento, il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, non rientrando tali “graduatorie” nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell’art.63 comma 4 del  decreto legislativo nr.165 del 2001, intese queste, quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo.