Tribunale del Lavoro di Roma sez. II 7 dicembre 2016. Accolto il ricorso d’urgenza di una docente già beneficiaria a seguito di mobilità, di sede nella provincia di Roma ed illegittimamente ritrasferita dal MIUR in Lombardia sulla base di intervenute conciliazioni di altri docenti con il MIUR.
Di particolare interesse l’ordinanza del 7 dicembre 2016 del Giudice del Lavoro di Roma Dott.ssa Maria Teresa Consiglio, di accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c di una docente difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, che aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alla reintegrazione nella sede di servizio della Provincia di Roma, già conseguita a seguito della partecipazione alla fase C delle operazioni di mobilità di cui all’art. 1 co. 108 l. 107/2015, e dalla quale era stata illegittimamente ed immotivatamente trasferita nell’ambito territoriale della Lombardia sulla base di presunte conciliazioni intervenute tra il MIUR ed altri docenti. A tal proposito il Giudice del Lavoro di Roma ha motivato nella ordinanza con la quale ha accolto le tesi della difesa che “Il successivo provvedimento di trasferimento presso l’ambito territoriale Lombardia deve ritenersi illegittimo. Il suddetto provvedimento risulta infatti (laconicamente) motivato con riferimento alla “comunicazione MIUR del 6.9.2016 inerente lo spostamento in autotutela dei trasferiti su ambito a punti 0, in quanto sui relativi posti sono stati titolarizzati i docenti che hanno accettato la conciliazione”…Considerato che lo stesso Ministero ha assegnato alla ricorrente una sede nell’ambito territoriale Lazio all’esito delle procedure di mobilità, deve ritenersi accertato il possesso, in capo alla lavoratrice, dei requisiti necessari ad ottenere la collocazione nel suddetto ambito territoriale. Del tutto immotivato ed ingiustificato risulta il successivo trasferimento all’ambito territoriale Lombardia, per effetto di conciliazione accettata da altri docenti, che non si comprende come possa produrre effetto nei confronti della ricorrente. Il Ministero convenuto, scegliendo di restare contumace, non ha infatti offerto alcuna spiegazione sulle motivazioni a sostegno del proprio comportamento, né ha indicato alcun riferimento normativo o di contratto in base al quale valutare la precedenza dei docenti che hanno accettato la conciliazione sui docenti cui l’ambito indicato come preferito è stato assegnato all’esito delle procedure di mobilità, né ha prodotto (come era suo onere) la comunicazione del 7.9.2016 richiamata nel decreto di trasferimento del 7.9.2016. Il Giudice nel disporre l’accoglimento del ricorso e condannando il MIUR all’assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale Lazio 0016, ha inoltre motivato che “ nel caso di specie, nei limiti della sommarietà propria della cognizione della presente fase ed in assenza di ogni ragione giustificatrice fornita al riguardo dall’Amministrazione , sussiste il fumus di fondatezza della domanda. Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, avendo la ricorrente allegato e provato di essere madre di minore con problemi di salute , considerato la notevole distanza tra la residenza del nucleo familiare e la sede di nuova assegnazione; la ricorrente ha inoltre allegato l’impossibilità di avvalersi dell’aiuto del coniuge, impegnato in attività lavorativa a Roma, e dei familiari, residenti in altra Regione”.