Tribunale di Roma – Sentenza n. 8669-2024 del 08.09.24
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza dell’8.09.2024 n. 8669 ha accolto il diritto dei ricorrenti al pagamento di una somma di denaro corrispondente a quella stabilita per la carta docenti – secondo gli anni scolastici richiesti -oltre interessi e rivalutazione.
Orbene, la peculiarità della predetta pronuncia consiste:
1. il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione di una somma di denaro pari agli importi della carta docenti, e quindi ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti quali crediti riconoscendo gli accessori di legge (interessi e rivalutazione) previsti dall’art. 429 c.p.c.;
2. in merito all’eccezione di competenza di territorio sollevata dall’Amministrazione per alcuni ricorrenti in favore dei Tribunali di Civitavecchia e Velletri ha osservato lo scrupoloso Giudice che:
«L’eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell’art. 38 co. 1 cpc deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nel caso in esame, con decreto ex art. 415 co. 2 cpc del 24.1.2024 veniva fissata la prima udienza per il 26.3.2024, con precisazione circa la sua trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter cpc. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva solo il 19.3.2024 e quindi senza osservare il termine di cui all’art. 416 co. 1 cpc (dieci giorni prima dell’udienza), con la conseguenza che la sua costituzione deve ritenersi tardiva e con l’ulteriore rilievo che parte convenuta ai sensi dell’art. 38 co. 1 cpc deve ritenersi decaduta dalla possibilità di formulare detta eccezione. Tuttavia, l’art. 413 ult. co. Cpc dispone che “sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio”. Ciò implica che detta incompetenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 428 cpc non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cpc che, secondo costante (e anche più recente) giurisprudenza (Cass. Sez. L. – Ordin. 10516 del 15.4.2019 – RV 653461; Cass. Sez. L. – Ordin. n. 1167 del 19.1.2007 – RV 594149; Cass. S.L. Ordin. n. 19410 dell’11.9.2010 – RV 614536; Cass. Sez. 3 – Ordin. n. 2318 del 23.1.2024 – RV 670017) è quella fissata con il decreto di cui all’art. 415 cpc. Nel caso in esame, posta la tardività della costituzione del Ministero e quindi la decadenza della predetta Amministrazione dalla possibilità di eccepire l’incompetenza, si rileva che essa non è stata rilevata neppure d’ufficio entro la prima udienza fissata per il 26.3.2024. Successivamente a tale udienza trattata nelle forme di cui all’art. 127 ter cpc, con ordinanza resa l’8.5.2024 era ordinato ad alcuni dei ricorrenti di depositare entro termine assegnato i contratti a tempo determinato in relazione ai quali essi avevano fornito solo un principio di prova. Con riferimento a casi come quello appena descritto, la Corte di cassazione, sia pure con riferimento ad un caso di incompetenza per materia (equiparata dall’art. 38 co. 1 cpc alla incompetenza per valore e per territorio circa i termini entro i quali vanno rilevate) ha osservato che “pur volendosi attribuire al concetto di “udienza” un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell’incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività (quale, nella specie, l’ammissione e l’espletamento di una CTU), che logicamente presuppongano l’affermazione della propria competenza (…) deve ritenersi tardivo da parte del giudice il rilievo d’ufficio della propria incompetenza dopo lo svolgimento di attività istruttoria che logicamente presupponga l’affermazione da parte dell’organo giudicante della propria competenza».
(Foro di Salerno)