Recuperato nuovamente il punteggio, originariamente assegnato.
Il servizio prestato dalla ricorrente, presso il Centro di Formazione Professionale, risulta inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, ragion per cui deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali- Questa la linea difensiva portata avanti, dai legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, a tutela degli ATA PRECARI III FASCIA -innanzi alle Sezioni Lavoro della Magistratura Civile- che hanno subito, in seguito ai controlli, la decurtazione del punteggio ed il licenziamento.
La parte ricorrente, precaria A.T.A., assistente amministrativa e collaboratrice scolastica, nel richiedere l’inserzione in graduatoria (ultimo aggiornamento III Fascia), aveva dichiarato, nella “sezione E della domanda”, tutto il servizio prestato, per ben 15 anni, presso un istituto di formazione accreditato dalla regione Campania.
L’istante veniva individuata come destinataria della proposta di contratto a tempo determinato, poiché inserita, in posizione utile, all’interno della terza fascia della graduatoria d’istituto ATA, A.S. 2018/2021, profilo assistente amministrativo.
Sennonché il Dirigente, a seguito di verifiche sul servizio prestato, non convalidava i punteggi, rettificandoli con decreto e licenziando il dipendente.
Costei, ritenendo di aver subito un danno ingiusto, in ragione del corposo servizio svolto, nella qualità ATA, presso un ente accreditato dalla Regione Campania ed abilitato allo svolgimento dei corsi di formazione professionale, si è rivolta alla Magistratura civile oplontina, territorialmente competente.
Investito della questione, il Giudice di Torre Annunziata dr. Giovanni Favi, con provvedimento urgente, sulle richieste avanzate dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha così deciso (estratto essenziale dell’ordinanza):
“Il servizio prestato dalla Sig.ra………., presso il Centro di Formazione Professionale………, risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato Al, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate….Difatti, l’Istituto Professionale ……., risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell’Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot…..) per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione…
Dovrà conseguentemente essere riconosciuto all’istante il predetto punteggio, ordinando al Ministero di correggere la graduatoria e adottare tutti i provvedimenti conseguenti. La pretesa della ricorrente, con riferimento alle domande sopra indicate, appare quindi fondata sotto il profilo del fumus boni iuris.
Si deve a questo punto esaminare la sussistenza del periculum in mora. Orbene, la mancata attribuzione del punteggio, nella graduatoria, comporta un evidente pregiudizio ai fini del conferimento di supplenze e dell’assunzione a tempo determinato, pregiudizio che non appare poter essere riparato per equivalente, all’esito de tempo normalmente occorrente per la definizione di un giudizio di merito”.
“P.Q.M. ordina al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, l’attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a …all’interno della 3° fascia della graduatoria d’istituto ATA, A.S. 2018-2021, della Provincia di Napoli, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali anche in relazione al riconoscimento del punteggio giuridico”.