Ordinanza del 22.04.2022 – Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere
Una Collaboratrice Scolastica precaria, a seguito dell’aggiornamento delle graduatorie d’Istituto del Personale Ata, per la provincia di Caserta, triennio 2021/2024, aveva dichiarato il servizio prestato, presso una Scuola Paritaria. A seguito di ciò nell’anno scolastico 2021/2022, veniva individuata come destinataria di contratto a tempo determinato, fino al mese di dicembre 2021. Sennonché il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, a seguito di verifiche sul servizio prestato, non convalidava il punteggio, ed emetteva decreto di rettifica senza rinnovare il contratto di lavoro.
La Collaboratrice Scolastica si è rivolta all’Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), in quanto ritenendo di aver subito un danno ingiusto. Pertanto è stato adito il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, in data 22.04.2022, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Mariarosaria Iovine, accoglieva tutte le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:
Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente contesta le conseguenze del provvedimento di rettifica del punteggio sul rapporto di lavoro e sul contratto a tempo determinato stipulato con l’amministrazione. Pertanto, deve ritenersi che la controversia in questione rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice adito.
Quanto all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’Istituto scolastico, si ritiene di poter riservare la questione unitamente al merito, limitando in questa sede cautelare l’accertamento alla sola valutazione della sussistenza o meno dei requisiti del fumus boni iuris del diritto soggettivo della ricorrente al riconoscimento del punteggio originariamente attribuitogli sulla base del titolo presentato all’atto domanda e del servizio svolto, quindi, all’inserimento nelle graduatorie, che la stessa ricorrente assume essere stato leso, nonché del periculum in mora, richiesti dalla legge affinché sia accordata la richiesta tutela cautelare.
Infatti, è noto che i presupposti fissati dal legislatore perché possa procedersi all’adozione di un provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. sono: la mancanza di altra misura cautelare tipica prevista dal legislatore; la sussistenza del fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza del diritto di chi agisce; e la sussistenza del periculum in mora, ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della definizione del giudizio ordinario di merito (cd. pericolo da tardività del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che il mero protrarsi nel tempo dello stato di insoddisfazione del diritto potrebbe arrecare un danno ingiusto all’attore che ha ragione ovvero cd. pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell’attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole).
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, affinché il ricorrente possa ottenere la tutela giurisdizionale in via d’urgenza, occorre che siano presenti i requisiti suddetti, non potendosi ritenere sussistente la presenza solo di uno di essi.
Venendo al fumus boni iuris, va osservato quanto segue.
Appare opportuno e preliminare enucleare la disciplina normativa di riferimento.
Deve premettersi che, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 50/2021, per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia è necessario il possesso un titolo di studio valido rispetto al profilo professionale richiesto e l’aver prestato servizio in un posto corrispondente al profilo professionale richiesto.
Nel fissare i criteri di determinazione del punteggio da attribuire secondo quanto disposto dall’allegato A/1, prevede che per il servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
Inoltre, la nota 1 allegata alla tabella di valutazione stabilisce espressamente che “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.
È evidente, dunque, che ai fini dell’inserimento nelle graduatorie si attribuisce rilievo al servizio svolto precedentemente, valorizzando così l’esperienza acquisita tramite lo svolgimento del servizio per un profilo professionale analogo a quello a cui il personale ATA aspira mediante l’inserimento in graduatoria.
Inoltre, il decreto ministeriale in questione nel prevedere i requisiti di ammissione alla procedura e le condizioni di valutazione del servizio prestato, nonché il contenuto delle dichiarazioni da inserire nella domanda, non fa riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali.
È orientamento unanime nella giurisprudenza amministrativa che “una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l’assolvimento dell’onere di contribuzione da parte dell’ente datore di lavoro si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest’ultimo alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare”. Proprio per tali ragioni, da “siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136 sez. VI, 28.05.2001, n.2902, n. 311/1999).
Pertanto, ai fini della valutazione del servizio, l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio. Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire un elemento di prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può assumere un carattere insostituibile, in assenza del quale dedurre il mancato svolgimento del servizio e conseguentemente escludere l’attribuzione del punteggio.
L’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali (Consiglio di Stato sez. VI, 18/04/2013, n.2136).
Dunque, l’omesso versamento di contributi può costituire solo un indizio del mancato svolgimento del servizio. Si rimarca che esso può senza dubbio rappresentare un indice per valutare l’effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova di tale circostanza. Tuttavia, non può affatto assurgere, in mancanza di espressa previsione, ad un requisito per l’inserimento in graduatoria. Ciò, del resto, risulterebbe contraddittorio rispetto alla finalità perseguita mediante il riconoscimento del servizio effettivamente prestato, che è rappresentata dalla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata.
Orbene, in applicazione dei principi enunciati, nel caso di specie, ritenuta l’irrilevanza del mancato versamento dei contributi da parte del datore, deve verificarsi in considerazione della natura cautelare del rito, se la ricorrente ha effettivamente svolto attività lavorativa presso la scuola paritaria e se dunque sussiste il presupposto normativamente previsto per il riconoscimento del servizio prestato e del relativo punteggio.
Dalla documentazione versata agli atti, ed in particolare dal certificato di servizio rilasciato dal Centro scolastico, rilasciato il 20.10.2017 la ricorrente ha prestato servizio come personale ATA negli a.s. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.
Quanto al valore probatorio di tale certificato di servizio, oggetto di contestazione tra le parti, deve affermarsi che, anche qualora non si ritenga di attribuire allo stesso natura di atto pubblico né, quindi, l’efficacia di cui all’art. 2700 c.c., nonostante l’equiparazione delle scuole paritarie alla scuola pubblica, in ragione della ritenuta assenza di un potere certificativo del dirigente in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il collaboratore scolastico, tale certificato appare nella presente sede cautelare idoneo a provare lo svolgimento del servizio, in assenza di qualsiasi elemento che possa incidere sulla libero convincimento della veridicità dello stesso.
Esso, infatti, presenta l’intestazione della scuola, indica i periodi di tempo nei quali la ricorrente ha svolto il servizio e la tipologia del servizio prestato, reca un numero di certificazione, la data e la sottoscrizione del legale rappresentante della scuola.
Ed in assenza di qualsiasi deduzione idonea ad inficiarne il contenuto, non si ravvedono allo stato elementi per escludere la attendibilità del suo contenuto.
Lo stesso va poi valutato unitamente al verbale di conciliazione, prodotto dalla ricorrente e stipulato in pari data, il 20.10.2017. Tale conciliazione è intervenuta in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., ove la ricorrente era assistita dalla rappresentanza sindacale, sul presupposto dello svolgimento del servizio con qualifica di collaboratore scolastico dal 1.9.2010 sino al 31.8.2015 presso l’Istituto scolastico Baby parking Infanzia Felice, in relazione alla controversia avente ad oggetto differenze retributive per lavoro straordinario, tredicesima mensilità e TFR. Le parti stipulanti in tale sede hanno concordato ai fini transattivi il versamento in favore della ricorrente della somma di 2.000 euro.
Il verbale di conciliazione in questione, come desumibile dal documento versato in atti, si fonda sulle pretese economiche vantate dalla ricorrente in ragione dello svolgimento dell’attività di collaboratore scolastico nel periodo dal 2010 al 2015 e quindi individua, ancorché in termini generali, la res litigiosa e le concessioni delle parti effettuate al fine di risolvere l’eventuale controversia originata dal dedotto rapporto di lavoro.
Pertanto, non può condividersi l’assunto della amministrazione secondo il quale il verbale di conciliazione in atti è privo dei requisiti minimi che consentono di qualificare tale atto come transazione. Né può assumere rilevanza in senso contrario la sproporzione tra l’oggetto del contendere tra le parti e la somma accettata dalla ricorrente ai fini transattivi.
La documentazione prodotta è dunque sufficiente nella presente sede cautelare a ritenere la verosimiglianza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio previsto per lo svolgimento del servizio prestato dalla ricorrente presso l’istituto paritario.
Ed alla luce dei principi esposti, l’omesso versamento dei contributi da parte della scuola paritaria non può assumere alcun rilievo in senso contrario, in quanto non imputabile in ogni caso alla lavoratrice.
Come già evidenziato, la nota 1 allegata alla tabella di valutazione di cui al DM. n. 50/2021 stabilisce che “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”, servizio, il cui effettivo svolgimento, a fronte della documentazione esibita dalla ricorrente (cfr. attestato di servizio e verbale di conciliazione) può ritenersi provato, con conseguente giudizio di probabile fondatezza della domanda attorea in tale sede cautelare presupposto ai fini dell’accoglimento della stessa istanza cautelare.
Tale elemento, unitamente al fatto che l’assolvimento degli obblighi contributivi non è previsto a sua volta quale requisito per la partecipazione alla procedura né ai fini della valutazione del punteggio, consentono di ritenere fondata la domanda cautelare.
Accertata la ricorrenza del fumus bonis iuris, si ritiene che, nella fattispecie in esame, sussista anche l’ulteriore requisito del periculum in mora.
Di fatti, la ricorrente ha dedotto e allegato che a causa della illegittima decurtazione del punteggio e del conseguente depennamento, il contratto di lavoro in essere è stato risolto, ma soprattutto non è più stata convocata utilmente dall’Amministrazione per ottenere incarichi a tempo determinato (cfr, convocazioni in atti). Infatti, la mancata possibilità di ricevere convocazioni e di stipulare contratti a tempo determinato preclude la possibilità di acquisire ulteriore punteggio da poter far valere in successive procedure di aggiornamento delle graduatorie. Del resto, proprio le modalità di reclutamento previste per il personale delle graduatorie (il riferimento è al servizio prestato) rendono palese il pregiudizio che può conseguire la ricorrente ove non sia possibile in concreto ottenere ulteriori incarichi.
Il profilo evidenziato appare sufficiente a fondare il giudizio di sussistenza del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’istanza cautelare va accolta, giustificandosi la pronuncia di cui al dispositivo attesa la natura cautelare della stessa.
La regolamentazione delle spese di lite è demandata al definitivo.
Letti gli artt. 700 e 669 octies c.p.c. P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando sull’istanza cautelare, così provvede:
accoglie il ricorso cautelare e, per l’effetto, ordina all’amministrazione convenuta di riconoscere a favore di ………….. il servizio prestato presso la scuola paritaria ………….. ai fini del punteggio per il profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto del Personale ATA di terza fascia per gli aa.ss. 2021/2022 della Provincia di Caserta, con conseguente rettifica delle stesse graduatorie e ricollocazione della ricorrente nella originaria posizione”.
(Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”