Sancito, con urgenza, il reinserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.), per ritenuto valore abilitante alla docenza del diploma accademico AFAM “vecchio ordinamento”.
Il già accertato “valore abilitante alla docenza” del titolo accademico AFAM – contenuto in una precedente pronuncia giudiziaria – non può che essere speso ai fini dell’inserimento in prima fascia delle nuove GPS… a prescindere dalla circostanza che, nella sede amministrativa, sia intervenuta una pronuncia giudiziaria sfavorevole…
Studio Legale Esposito Santonicola
Nuova recentissima ordinanza emessa in pochi mesi – e finalizzata alla collocazione in prima fascia GPS- dal Magistrato del Lavoro di Napoli, Dott.ssa Clara Ruggiero, a beneficio di un docente di Tromba (Comparto AFAM, con diploma conseguito secondo il previgente ordinamento).
IL FATTO
Con ricorso urgente ex art. 700 c.p.c., parte assistita – docente del comparto AFAM “vecchio ordinamento” con titolo accademico in “Tromba” – ha fatto emergere, in giudizio, come il già accertato “valore abilitante alla docenza” del titolo accademico AFAM, contenuto in una precedente pronuncia giudiziaria (sempre resa dal Giudice del lavoro di Napoli, dott.ssa Maria Pia Mazzocca), non può che essere “da subito” speso ai fini dell’inserimento in prima fascia delle nuove GPS, valide nel biennio 2020/2022, destinate agli abilitati.
L’istante, con precedente pronuncia giudiziaria, si era visto riconoscere il valore abilitante alla docenza del diploma accademico posseduto.
In virtù dell’abilitazione riconosciuta, il docente domandava l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze, GPS di prima fascia. Di conseguenza, il preposto Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale napoletano provvedeva a collocarlo in prima fascia sull’insegnamento interessato.
Senonché, con successiva decretazione dirigenziale, lo stesso Dirigente ATP Napoli, Ufficio VI, rettificava le graduatorie provinciali di I fascia, prima escludendolo, successivamente ricollocandolo in seconda fascia G.P.S.
Il depennamento si fondava sull’assunto per il quale, a seguito di controllo, il docente risulterebbe destinatario di un provvedimento giurisdizionale definitivo sfavorevole (maturato innanzi al Giudice amministrativo), successivo rispetto a quello indicato ai fini dell’inserimento in graduatoria, dovendosi risolvere, tale presunto conflitto – secondo la discutibile interpretazione ministeriale – dando applicazione al giudicato intervenuto per ultimo.
Ebbene, la fattispecie si è sviluppata nei seguenti termini:
- Effettivamente l’assistito, al di là della statuizione favorevole maturata innanzi alla Magistratura del lavoro (sul valore abilitante del titolo accademico) – aveva intrapreso un parallelo ricorso, nella sede giudiziaria amministrativa, Tar del Lazio (Roma);
- Detto ricorso si riferiva, tuttavia, alle vecchie graduatorie d’istituto, ormai scadute, in quanto relative al triennio 2017/20;
- Ad ogni modo, resta valido l’accertamento dichiarativo sul valore abilitante all’insegnamento del diploma accademico AFAM, compiuto dal Magistrato del lavoro.
Ergo, secondo la tesi difensiva, prospettata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il giudizio amministrativo – citato dal ministero a supporto dell’illegittimo depennamento – si è limitato a negare il diritto all’inserzione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, riferite al triennio 2017/20.
In tale ottica, si è ritenuto irragionevole che un provvedimento giudiziario amministrativo – dispiegante i suoi effetti per le sole Graduatorie d’Istituto del triennio 2017/20 (ormai scadute!) – potesse giustificare il depennamento dalla prima fascia delle “nuove” graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2020/22, alla luce del già avvenuto accertamento – “tuttora valido, in quanto non ribaltato” – da parte della Magistratura del lavoro, in merito al valore abilitante del titolo A.F.A.M.
Investito della questione, il Magistrato di Napoli, Dott.ssa Clara Ruggiero, si è espresso nei seguenti termini (si riportano gli estratti dell’interessante pronunciamento, ritenuti essenziali):
“Il riconoscimento del valore abilitante del diploma conseguito dal ricorrente è da intendersi come titolo che abilita all’insegnamento… così come già stabilito, del resto, dalla precedente pronuncia di questo Tribunale… Non vi è ragione per escludere dalla prima fascia delle graduatorie il ricorrente che, da quanto risulta agli atti, ha conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento in sintesi ripercorso, è titolare di un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento. Né la circostanza che, in sede amministrativa, fosse intervenuta una pronuncia sfavorevole può mutare la sostanza del ragionamento sin qui seguito.
Quanto al periculum (motivo d’urgenza), si osserva quanto segue … evidente la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il depennamento del ricorrente dalla prima fascia rende più difficile l’inserimento nella scuola, perché ne pospone la posizione in graduatoria e si risolve, quindi, in una perdita di professionalità, cagionando il pericolo di un danno non risarcibile. In definitiva, la domanda va accolta…P.Q.M… Accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto di…………. ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, provincia di Napoli, sulla classe di concorso…….., Scuola secondaria di secondo grado; condanna la pubblica amministrazione convenuta a reinserire il ricorrente nella prima fascia abilitata delle GPS, per la sua classe di concorso e ad adottare ogni provvedimento consequenziale…”.