Accessibilità e siti scolastici

Il sito web delle istituzioni scolastiche rientra senza dubbio nel sistema complesso della comunicazione istituzionale, configurandosi prima di tutto, come uno strumento identificativo della struttura propria dell’organizzazione. Vale a dire che il sito web della scuola rappresenta una vetrina in continuo allestimento e un buona politica di marketing on-line sarà sempre efficace per attirare un maggior numero di “clienti”.

Capita spesso però che navigando sul web ci si imbatta in alcuni siti scolastici che appaiono del tutto fatiscenti e desolanti, non aggiornati regolarmente, non a norma di legge − trattandosi la scuola di una pubblica amministrazione − e pressoché inutili nel diffondere e nel comunicare l’identità dell’istituzione scolastica.

Negli ultimi anni si è susseguita tutta una normativa volta a regolamentare e a definire le caratteristiche e i parametri da rispettare per i siti web delle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano, ai sensi dell’art.1, comma 2 de D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, anche “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”.

Di recente la Circolare n.61 del 29 marzo 2013, diffusa dall’Agenzia per l’Italia Digitale ha sollevato la questione dell’accessibilità, fornendo in un documento di appena cinque pagine, un riepilogo sulla normativa vigente, esattamente sul tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.

La suddetta Circolare prende spunto dalle disposizioni del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n.221 del 17 dicembre 2012; non si tratta dell’ultimo intervento normativo in materia, perché un altro dispositivo, successivo alla circolare 61, ha modificato ulteriormente la normativa vigente.

L’art.53 comma 1, lett.f) del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ha infatti abrogato l’art.57 del D.Lgs. n.82 del 17 marzo 2005, richiamato anche nella citata circolare. L’art. 57 inserito nel Codice dell’Amministrazione digitale, meglio conosciuto con l’acronimo CAD, disponeva che  le pubbliche amministrazioni dovevano provvedere a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004 n.4, l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Aggiungendo che le pubbliche amministrazioni non potevano richiedere l’uso di moduli e formulari non pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti potevano essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione era altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. Ad oggi però quanto così disposto dall’art.57 non risulta più vigente.

Le ultime novità in tema di accessibilità ci vengono offerte quindi, prima, dal Decreto Legge n.179/2012 che detta anche gli obblighi relativi ai siti web, ricadenti sulle pubbliche amministrazioni e, di recente, dal D.M. del 20 marzo 2013, n.195.

Il decreto 179 modifica la Legge n.4 del 9 gennaio 2004, la cosiddetta “legge Stanca”, che dettava disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e il già citato CAD, “Codice dell’amministrazione digitale”, emanato con il D.Lgs. n.82 del 2005 e modificato con il successivo D.Lgs. n.235 del 2010, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; quest’ultimo, in particolare,  ha introdotto alcuni cambiamenti di estrema importanza, quali la validità dei documenti informatici, la conservazione digitale dei documenti e la posta elettronica certificata, come mezzo per comunicare con le pubbliche amministrazioni, diventando anche uno strumento di identificazione, che permette di evitare l’uso della firma digitale e prevedendo altresì che ogni comunicazione sia già protocollata dall’amministrazione ricevente in via informatica.

La Circolare n.61 chiarisce sin da subito che il requisito fondamentale affinché un sito web sia a norma di legge è l’accessibilità, per la cui definizione rimanda a quella data all’interno dell’art. 2 della Legge n.4/2004, intesa come “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Quindi un primo obbligo per i siti web parrebbe la garanzia dell’accessibilità, della quale la Legge n.4 assume anzitutto il rango di inclusione digitale. E sappiamo quanto in ambito scolastico, di recente, il termine inclusione sia stato utilizzato nei comunicati ministeriali. Ciò non di meno la stessa Legge n.4 fa riferimento, all’art.5, all’accessibilità degli strumenti didattici e formativi utilizzati nelle scuole di ogni ordine e grado, ai quali si applicano le stesse disposizioni contenute nella legge. Su quest’ultimo aspetto è intervenuto poi il D.M. del 30 aprile 2008 che detta regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili; il decreto prescrive che i predetti documenti siano forniti su supporto digitale contenente  la copia del libro di testo in formato elettronico, il relativo programma di lettura, che rispetti determinati  requisiti e le istruzioni d’uso indicanti, fra l’altro, l’organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito.

In tema di inclusione digitale occorre aggiungere che l’art.9 del Decreto Legge 179/2012 è intervenuto anche sull’art.4  della legge ‘Stanca’, modificandone i commi 4 e 5; il primo fa infatti ricadere sui datori di lavoro pubblici  e privati l’obbligo di mettere a disposizione dei soggetti disabili la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte; il comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici provvedano all’attuazione del comma 4 nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Alla luce della normativa vigente, Decreto Legge n.179/2012  in primis, il tema più cogente rimane l’accessibilità dei siti web, l’art.9 del decreto legge modifica il CAD, stabilendo infatti che “gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge ‘Stanca’.

In considerazione di questi passaggi normativi con i quali il legislatore ha inteso novellare il principio di accessibilità degli strumenti informatici, in specie per i soggetti disabili, la Circolare n.61 funge da tramite informativo ad un altro obbligo ricadente sulle pubbliche amministrazioni ossia quello di pubblicare sui siti web gli obiettivi annuali di accessibilità, tutto quanto come disposto dall’art.9, comma 7 del D.L. n.179 del 2012,  che così recita “entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l’utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. Nel successivo comma 8 si afferma che “gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l’adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni. L’art 9 del D.L. n.179/2012 offre quindi la possibilità di segnalare presso l’Agenzia per l’Italia Digitale il mancato adempimento dell’accessibilità.

Ora è chiaro che il legislatore, a partire dalla Legge n.4/2004, ha inteso in prima istanza salvaguardare il diritto di accessibilità dei siti informatici per i soggetti disabili, diritto che nel corso del tempo si è arricchito attraverso altri istituti di tutela. Ad ogni modo prima dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicare gli obiettivi annuali di accessibilità sul sito della scuola, così come previsto dall’art.9, comma 7 del D.L. 179/2012, resta aperta un’altra questione di non minore importanza la quale, se non risolta ‘ab initio’, rischia di generare un vero e proprio paradosso ovvero avere nello stesso tempo un sito web rispettoso dell’art.9 comma 7 del D.L. 179 e che quindi esibisce, come da normativa, i suddetti obiettivi di accessibilità, ma che forse non è per nulla rispettoso dei requisiti tecnici di accessibilità.

Sulla materia dei requisiti era già intervenuta la Legge n.4/2004, che all’art.11 prevedeva l’emanazione da parte del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di un decreto recante le linee guida dei requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, previa consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative.

Il Decreto in questione era il D.M. 8 luglio del 2005 sui Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici di cui neanche la Circolare 61 fa menzione, dando forse per scontato che le pubbliche amministrazioni, abbiano già assolto a tale obbligo istituzionale.

La lettura del D.M. 8 luglio del 2005, prima che intervenisse il D.M. del 20 marzo 2013 n.195, che ne ha modificato l’allegato A, rappresentava l’antecedente più attendibile dei requisiti di accessibilità dei siti Internet. Oggi, sulla base del D.M. 195 è proprio a questo che occorre riferirsi per conoscere quali siano i “Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità”. Il D.M. 195 si richiama direttamente al Web Content Accessibility Guidelines 2.0, indicati con l’acronimo WCAG 2.0.

Quattro sono i principi ispiratori comuni alle WCAG 2.0 e al D.M. 195: “Principio 1: percepibile – le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali. Principio 2: utilizzabile – i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente. Principio 3: comprensibile – gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni. Principio 4: robusto – il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistive”.

Dodici i requisiti tecnici di accessibilità (nel D.M. 8 luglio 2005 erano ben ventidue): “Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere. Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura. Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo. Requisito 5 – Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera. Requisito 6 – Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti. Requisito 7 – Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche. Requisito 8 – Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. Requisito 9 – Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale. Requisito 10 – Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile. Requisito 11 – Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione. Requisito 12 – Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

E’ interessante sottolineare che l’allegato al D.M. 195 fissa anche dei punti di controllo sulla base dei quali è possibile verificare la conformità ai requisiti, punti che possono quindi essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni come strumenti ed indici per avviare un check up dei siti.

Non è ultroneo ricordare che prima del D.M. 195, un altro documento era intervenuto in tema di accessibilità, si tratta delle Linee guida per i siti web della PA, emanate ai sensi della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, la cui lettura può fornire certamente spunti sull’accessibilità e usabilità dei siti, rinviando per lo più alla normativa di riferimento, pur sempre ricordando che molti dispositivi risultano a tutt’oggi abrogati proprio in virtù dell’avvento di nuove leggi.

Di recente l’art.1 della Legge n.190 del 6 novembre 2012 in alcuni commi, stabilisce infatti altri parametri da rispettare; il comma 29 per esempio così recita “ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano; il comma 35, lett. f) così prescrive l’“obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.

Nella prospettiva di dover rendere un sito web scolastico accessibile urge dunque rimettere sotto mano tutta la normativa specifica del settore e solo successivamente passare alla definizione degli obiettivi di accessibilità, tenendo tuttavia presente che l’Agenzia per l’Italia digitale, per agevolare l’adempimento di questo compito, ha messo a disposizione degli utenti non solo un “Questionario di autovalutazione”, a partire dal quale sarà possibile per le pubbliche amministrazioni rendersi conto del livello di accessibilità del propri siti web, ma anche un format circa gli obiettivi di accessibilità.

La Circolare 61 con riferimento al luogo dove pubblicare tali obiettivi indica che esso possa essere la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ovvero la pagina “Accessibilità” del sito web istituzionale.
Il format degli obiettivi di accessibilità, oltre a richiedere informazioni generali sull’Amministrazione, suggerisce di indicare un responsabile dell’accessibilità; accanto agli obiettivi che intende perseguire, il format segnala di descrivere l’intervento da realizzare in tempi brevi o lunghi, tenendo conto che gli obiettivi vanno pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno.

Infine è utile precisare che accanto alla determinazione dei criteri, delle caratteristiche e dei suddetti obiettivi di accessibilità, ricadenti sulle pubbliche amministrazioni, vi è stato un altro intervento legislativo che ha riordinato proprio la disciplina riguardante gli obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; si tratta del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 il quale all’art.9 stabilisce che ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente»”. L’art.12 inoltre prescrive che le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

La materia è quindi ricca e contorta, non resta che dare fondo a tutti i riferimenti normativi per realizzare un sito web accessibile e a norma di legge.

Normativa di riferimento:
Legge n.4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 Codice dell’amministrazione digitale
D.M. 8 luglio 2005  Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti Informatici
Direttiva n. 8 del 2009 Linee guida per i siti web della PA
D.Lgs. n.235 del 30 dicembre 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n.221 de 17 dicembre 2012. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Legge n.190 del 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
D.M. 20-03-2013 n.195/Ric. “Modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici». (Prot. 195/Ric)”
Circolare n.61 del 29 marzo 2013 Agenzia per l’Italia digitale.

Katjuscia Pitino