Accertato il diritto di essere assunti in ruolo a fronte della possibile esistenza di una cattedra vacante

Quando la discrezionalità dell’amministrazione incontra il limite dell’operato coerente e razionale.
Nota a sentenza n. 110/2022 pubblicata il 16/02/2022 – Tribunale di Venezia – sezione lavoro.

 

Il ricorrente, vincitore di due bandi di concorso e abilitato all’insegnamento nella classe di concorso A063, dopo 9 anni di insegnamento da precario, nell’ a.s. 2020/2021, si è visto nuovamente negare il diritto all’immissione in ruolo pur in presenza delle condizioni legittimanti la sua assunzione, mediante costituzione di una cattedra ad orario esterno (COE).

Come di consuetudine l’Amministrazione, a fronte delle contestazioni del docente, ha eccepito la discrezionalità delle proprie scelte.

Il Giudice del lavoro, pur riconoscendo che la scelta di costituire o meno una COE appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione, precisa che grava sull’amministrazione dimostrare la razionalità del proprio operato, dando conto del proprio agire. Non basta quindi trincerarsi nell’assoluta discrezionalità che connota il suo agire, insuscettibile di valutazione anche in sede giudiziaria, dovendosi ravvisare l’illegittimità del suo operato laddove sia stato dimostrato che vi erano le condizioni per consentire l’immissione in ruolo del docente.

Per quanto sopra, il Giudice del Lavoro conclude rilevando come, “a dispetto di quanto sostenuto dal Ministero, sarebbe stato possibile ed ossequioso al criterio di buona amministrazione attribuire al ricorrente la cattedra per la classe di concorso A063”.

A fronte della possibile esistenza della cattedra vacante sorge il diritto del docente all’assunzione.

Avv. Francesco Acerboni

Avv. Maria Mascolo