Nota a ordinanza n. 1547/2022 pubblicata il 10/03/2022, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Quarta Bis
La ricorrente, specializzatasi sul sostegno in Romania, nonostante ben due sentenze del Giudice amministrativo di primo grado che hanno imposto all’Amministrazione di riesaminare la sua istanza di riconoscimento del titolo estero, si è vista nuovamente negare il riconoscimento del proprio titolo dal Ministero dell’Istruzione, che si è ritenuto incompetente.
La Sezione Quarta Bis del T.A.R. Lazio – Roma ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo illegittimo il provvedimento del Ministero dell’Istruzione che si era astenuto da ogni comparazione del percorso sul sostegno, comparazione che invece è di sua competenza.
Scrivono infatti i giudici: «Il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli di studio, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione il potere di riconoscere i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo e internazionale».
Inoltre, continua il Collegio, «ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno».
Non basta quindi trincerarsi nell’assoluta discrezionalità che connota l’agire amministrativo, insuscettibile di valutazione anche in sede giudiziaria, dovendosi ravvisare l’illegittimità di tale operato laddove sia stato dimostrato che vi erano le condizioni per esaminare il percorso compiuto all’estero.
Per quanto sopra, il Giudice amministrativo ha concluso ordinando il riesame dell’istanza di riconoscimento. A fronte della presentazione dell’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero sorge il diritto del docente all’esame della sua posizione.
Avv. Tiziana De Pasquale