TAR Lazio, Roma – Sentenza n. 7159/2019 del 04.06.2019
Con sentenza n. 7159 del 4 giugno 2019 il T.A.R. del Lazio ha dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 16, comma 6 del D.lgs n. 206/2007, il silenzio serbato dal MIUR sulle istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Romania ai sensi della Direttiva 2013/55/CE.
Per l’effetto, in accoglimento del ricorso presentato ex art. 117 c.p.a., il T.A.R. adito ha ordinato al MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – di provvedere entro trenta giorni sull’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi del D.lgs n. 206/2007, disponendo altresì la nomina del Commissario ad Acta nella persona del Direttore Generale del competente ufficio, oltre la condanna alla spese in favore della ricorrente.
La pronuncia in argomento riveste particolare rilevanza, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, e conferma in pieno la tesi sostenuta dallo scrivente avvocato, ovvero che alla nota prot. n. 5636 del 02/04/2019 a mezzo della quale il MIUR ha disposto il rigetto “cumulativo” delle istanze di riconoscimento del titolo professionale denominato “Programuli de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguito dai cittadini italiani in Romania, non può attribuirsi la natura di atto provvedimentale.
Inoltre è anche da escludersi che l’Avviso diramato dal MIUR lo scorso 2 aprile sia munito della medesima efficacia attribuita dalla legge al provvedimento (tipizzato) conclusivo del relativo iter procedimentale, per cui esso è in ogni caso fortemente viziato per evidente violazione dell’art. 16, comma 6, del D.lgs n. 206/2007, laddove infatti è espressamente previsto l’obbligo per il MIUR di concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di motivato decreto da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione richiesta.
Per quanto innanzi, gli eventuali giudizi di merito potranno essere validamente instaurati solo all’esito dei procedimenti singolarmente avviati dagli interessati, mediante impugnazione dei provvedimenti individuali di diniego da parte del MIUR.