Con la recente sentenza n. 16220 del 31.10.2023 il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso collettivo proposto da numerosi docenti che avevano conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Spagna, ha annullato la Nota MIUR 2971 del 17.03.2017.
Con la predetta nota ministeriale l’allora MIUR (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), modificando i criteri previsti in precedenza, aveva subordinato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna, richiedendo l’ulteriore requisito del superamento del concorso pubblico – o di una parte dello stesso – per l’insegnamento in Spagna, ovvero l’essere iscritti nelle graduatorie straordinarie dei professori supplenti delle Comunità autonome spagnole.
Tale erronea interpretazione della normativa spagnola nonché della comunicazione inviata dal Ministero spagnolo all’omologo MIUR aveva dunque determinato un illegittimo blocco alle domande di riconoscimento del titolo per tutti i docenti abilitati in Spagna.
Il TAR del Lazio aveva inizialmente negato la tutela cautelare ed il Consiglio di Stato, con l’ormai nota Ordinanza n. 4709 del 30.10.2017, aveva accolto l’appello cautelare proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, ordinando all’Amministrazione scolastica di “utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-03-2017”.
A seguito di tale pronuncia l’Amministrazione scolastica aveva dunque ripreso ad emettere numerosi decreti di riconoscimento per i docenti abilitati in Spagna, apponendo tuttavia nei medesimi un’apposita clausola risolutiva nel caso in cui fosse stato rigettato nel merito il suddetto ricorso pendente presso il TAR del Lazio.
Con la recente sentenza n. 16220 del 31.10.2023 il TAR del Lazio ha integralmente accolto la tesi sostenuta dallo Studio Legale Naso & Partners con la seguente motivazione: “il provvedimento impugnato, nell’introdurre rigidi requisiti a cui subordinare l’ammissibilità delle istanze di riconoscimento (“non saranno prese in considerazione”), appare porsi in direzione opposta ai citati orientamenti giurisprudenziali, da ultimo espressi nelle richiamate Adunanze Plenarie, impedendo qualsiasi comparazione tra percorsi professionalizzanti, pur in presenza di abilitazioni all’insegnamento rilasciate dal Ministero spagnolo (le c.d. Acreditacion) che attestano l’idoneità ad insegnare nei centri privati e a partecipare a concorsi pubblici (e finanche ad insegnare a tempo determinato nelle scuole pubbliche, se iscritti in apposite liste).
La nota del Ministero spagnolo e la Acreditacion ad esso allegata appaiono dunque chiare nell’indicare che, nel sistema spagnolo, il superamento delle procedure selettive è diretto non ad abilitare l’aspirante docente alla professione dell’insegnamento, ma a consentire il reclutamento nel medesimo nelle scuole pubbliche, ossia l’assegnazione concreta del posto come funzionario di carriera del corpo docente ovvero come docente supplente a tempo determinato, sul presupposto che l’abilitazione già sia in possesso dell’aspirante docente (“Gli aspiranti che abbiano superato il sistema selettivo di accesso alla funzione pubblica sono nominati funzionari di carriera del corpo docente non universitario corrispondente. Questi aspiranti otterranno un impiego come professore funzionario di carriera, con posto fisso e permanente.”; cfr. la nota del Ministero spagnolo sopra riportata). Del resto, che non si tratti di requisiti attinenti alla formazione del docente, ma al processo di reclutamento, è deducibile anche dalla circostanza che due dei tre requisiti previsti nella nota impugnata non presuppongono il superamento del concorso, ammettendosi la possibilità per il docente di insegnare nelle scuole pubbliche anche in caso di mancato superamento del concorso, ovvero a chi, in assenza di partecipazione ad alcuna selezione, si è iscritto nelle graduatorie spagnole (c.d. bolsas de interinos)”.
Conseguentemente il TAR del Lazio ha altresì precisato che “in presenza di una attestazione, rilasciata all’esito di un percorso formativo nel Paese d’origine, sorge il dovere di valutare l’istanza di riconoscimento, senza che al riguardo assuma rilievo la mera partecipazione alle procedure di assunzione nelle scuole pubbliche, fase che non pertiene al citato aspetto formativo (cfr. Cons. St., A.P., n. 19/2022, cit.).
4.8. Ciò è peraltro conforme ai principi di cui all’art. 53 TFUE, nonché al sistema di riconoscimento delineato dagli articoli 4, 12 e 13 della direttiva 2005/36/CE, in base al quale la verifica che compete allo Stato membro è quella concernente la corrispondenza tra le competenze attestate da un determinato titolo di formazione acquisito all’estero e le conoscenze in concreto richieste dal diritto nazionale per lo svolgimento di una determinata professione, ossia la valutazione di “comparabilità” tra le attività, così come richiesto dall’art. 4 della direttiva 2005/36/CE (CGUE, Vlassopoulou, 7 maggio 1991, causa C-340/89, § 15-19).
Al riguardo, lo stesso parere del Dipartimento per le politiche europee, allegato alla memoria dell’Amministrazione del 9.5.2023 si sofferma su tale aspetto, evidenziando come ai fini del riconoscimento non rilevano le modalità di reclutamento del personale docente (“…da ultimo si precisa che ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali rilevano le modalità di reclutamento del personale docente previste dal diritto interno di ciascuno SM, bensì il percorso formativo all’esito del quale viene rilasciata l’abilitazione all’insegnamento”; parere del 21.3.2014, p. 2).
4.9. Nel caso di specie, pertanto, l’abilitazione conseguita sulla base della laurea e del Máster en Profesorado, appaiono idonee a configurare un titolo abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE e le relative domande debbano conseguentemente essere esaminate nel merito da parte dell’Amministrazione”
Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia la predetta sentenza del TAR del Lazio assume rilevante importanza, in quanto consentirà finalmente a numerosi docenti abilitati in Spagna, molti dei quali sono già stati immessi in ruolo, di poter ottenere l’agognata rimozione della suddetta clausola risolutiva e dunque il riconoscimento “a pieno titolo” in Italia di tale abilitazione.
Avv. Valerio Lancia