Abilitato estero. Il Tar Lazio condanna il ministero e la USR Lazio. La ricorrente ha diritto al ruolo ex art 59. co. 4 D.L. n. 73/2021 e a sostenere la prova disciplinare fino a che il ministero non decide sull’istanza di riconoscimento. Obbligo di provvedere anche con commissario ad acta

Di particolare interesse ed unica nel suo genere la sentenza  n°12075 di ieri 14 giugno 2024 del TAR Lazio-Roma sez. III BIS che, accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro presso l’Università Mercatorum, condanna il Ministero Istruzione e del Merito e la USR Lazio  per violazione della sentenza del Tar Lazio sez.III Bis n°15187/ 2022, ordinando al Ministero Istruzione e del Merito e USR Lazio, di ottemperare alla stessa ai sensi dell’art.114 co.4 lett.a), reintegrando la docente tra i nominativi degli immessi in ruolo ai sensi dell’art 59 co.4 del d.l n°73/2021 per la classe di concorso AB24, e convocare la ricorrente per la prova disciplinare prevista dall’art.59 co. 7 del d.l. n°73/2021, al fine di poter terminare nel corrente anno scolastico 2023/2024, il percorso annuale di formazione prodromico alla immissione in ruolo.

 

Nel caso di specie la ricorrente prima immessa in ruolo con riserva ex art 59 co.4 del d.l.n°73/2021 dalle GPS, si era vista revocare dalla USR Lazio già nel 2022 il ruolo, per intervenuto decreto di rigetto riferito alla istanza di riconoscimento della classe AB24,  successivamente  annullato con ulteriore sentenza del Tar Lazio ,  ma pur avendo frequentato tutta la fase formativa dell’anno di prova non era mai stata convocata a sostenere, inspiegabilmente la prova disciplinare prevista dal D.L. n°73/2021 .

Orbene, il Collegio della sezione III BIS del Tar Lazio con riferimento alla peculiare fattispecie si è espresso con la seguente motivazione  :

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2 c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

L’attività richiesta all’amministrazione in virtù dell’effetto conformativo della pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e richiamata sommariamente in epigrafe non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.

In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto dall’effetto conformativo della citata sentenza.

La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere nei termini di cui in dispositivo.

In tale attività l’amministrazione dovrà comunque tenere presente che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente medesima, il titolo estero che fonda la sua pretesa non è stato ancora riconosciuto.

Pertanto, tutte le doverose attività richieste dalla ricorrente ed indicate in epigrafe dovranno essere svolte, ma apponendo come riserva il conseguimento del riconoscimento del titolo estero.

Qualora detto titolo non venga, infine, riconosciuto dovrà darsi luogo a tutte le necessarie attività volte a dichiarare la decadenza dai benefici ottenuti ed il ripristino dello status quo ante.

Qualora detto titolo venga riconosciuto con misure compensative, l’amministrazione dovrà valutare se ciò comporti un effetto ex tunc oppure ex nunc della validità del titolo in parola, e quali siano le relative conseguenze considerando tutte le circostanze del caso di specie.

In caso di infruttuoso decorso dei termini si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia, negli ulteriori termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.

Ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nei sensi ivi indicati, con l’apposizione comunque di una riserva collegata al conseguimento o meno del riconoscimento del titolo e/o all’eventuale riconoscimento con misure compensative, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Avv. Maurizio Danza