Con Ordinanza n. 7252 del 15 dicembre 2021 il Tar Lazio Roma ha consentito a docenti assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma il reinserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia Gps in classi concorsuali del sostegno.
Le docenti, che hanno conseguito titoli di specializzazione sul sostegno in Romania e Spagna, erano state erroneamente escluse dagli elenchi di I fascia nonostante fossero in attesa di conclusione del procedimento di riconoscimento.
La pronuncia del Tar, richiamando il costante orientamento, ha riconosciuto come viziata la posizione ministeriale, posto che sussiste un evidente contrasto tra l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia e l’Ordinanza ministeriale n. 60/2020 e l’art. 59. c. 4, D.L. n. 73/2021 che hanno previsto l’inclusione con riserva in I fascia dei docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento.
Tuttavia, la pronuncia in questione è rilevante per ulteriori profili.
1) Le posizioni delle ricorrenti sono state ritenute “omogenee” in virtù dell’appartenenza al medesimo ambito provinciale, dell’impugnazione del medesimo atto di esclusione cumulativo e dell’afferenza allo stesso ambito disciplinare del sostegno (se pur per classi concorsuali diverse).
Pertanto, il ricorso, pur non individuale, è stato ritenuto ammissibile.
2) Inoltre, la pronuncia ha sospeso anche la Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 25348 del 17 agosto 2021, avente ad oggetto: “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, impugnata quale atto presupposto all’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia.
Tale Nota vorrebbe anticipare arbitrariamente l’esito negativo dei procedimenti di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno relativi ai corsi rumeni rilascianti il “Certificat/Adeverinta” e ai corsi spagnoli dell’“Universidad Cardenal Herrera”, sostenendo che non sarebbe dimostrato che, nel paese estero, i possessori del titolo di specializzazione possano esercitare la didattica sul sostegno, o che la specializzazione estera non risulterebbe qualificabile quale “titolo accademico di specializzazione post lauream”, o che il percorso abilitativo estero sarebbe valutabile per la sola definizione del punteggio nelle graduatorie dei concorsi pubblici e non anche per le GPS.
E’ stato, quindi, censurato anche tale illegittimo profilo.
Se è il Ministero a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo ad esso la valutazione e l’inserimento in prima fascia aggiuntiva, nelle more della conclusione del procedimento deve anche consentire agli istanti di essere inseriti in I fascia con riserva.
Non può l’Amministrazione, tramite l’adozione o il richiamo a diversi atti, determinare l’esclusione anticipata dalla I fascia aggiuntiva, perché in tal modo anticiperebbe arbitrariamente ed in modo negativo l’esito dei procedimenti di riconoscimento pendenti presso i competenti uffici preposti.
Tale conclusione ha avuto riscontro nella pronuncia in esame, avendo l’ufficio ministeriale motivato l’esclusione delle ricorrenti anche sul richiamo alla suddetta Nota n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero Università e Ricerca, in cui però vengono riportate mere osservazioni ministeriali di parte in ordine ai diversi procedimenti di riconoscimento dei suddetti titoli rumeni e spagnoli, esulanti dalla richiesta delle ricorrenti vertente sull’inserimento con riserva in I fascia in attesa di riconoscimento, senza entrare nel merito dei singoli procedimenti di riconoscimento la cui definizione spetta ai diversi uffici preposti secondo autonome valutazioni.
Pertanto, il Ministero pur di giustificare le esclusioni ha richiamato una diversa Nota al solo fine di anticipare in modo arbitrario e negativo l’esito di procedimenti di riconoscimento pendenti presso differenti uffici, violando le regole di competenza e l’osservanza dei canoni del giusto procedimento.
Con l’Ordinanza n. 7252 – 15.12.2021 il TAR ha, quindi, sospeso incidentalmente la Nota in questione, consentendo, non solo il reinserimento in I fascia, ma anche la rimozione di un indebito ostacolo alla libera valutazione funzionale al riconoscimento finale dei titoli sul sostegno rumeni “Certificat/Adeverinta” e spagnoli “Universidad Cardenal Herrera”.