Di oggi l’accoglimento della sospensiva disposto dal TAR Lazio sez. III bis con ordinanza n.1067/2020 a favore del ricorrente abilitato in Romania difeso dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma , che chiedeva il reintegro nella graduatoria del concorso riservato di cui al DDG n.85/2018 sulla base del titolo conseguito in Romania. Il Collegio in sostanza sospende il decreto di esclusione della USR per il Lazio, affermando che il possesso del certificato di equivalenza rilasciato dal Ministero della Educazione Romena ( c.d. CNRED) prova il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento.
In particolare il TAR ha sostenuto che “Premesso che la Sentenza della Sezione n. 11174/209 di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita dalla ricorrente in Romania, è stata sospesa dal Consiglio di Stato, Sez. V, con Ordinanza n. 92 del 2020, ex art. 55, co. 10, c.p.a., ai soli fini della sollecita fissazione del merito della causa in appello;
Atteso che la ricorrente deduce con il ricorso in trattazione che seguito di certificato di equivalenza rilasciato dal Ministero della Educazione Romena ( CNRED all. 5 e 6 con relativa traduzione), conseguiva in Romania, il titolo abilitante Nivel I° e II° all’insegnamento in data 19 aprile 2017 ( cfr. Adeverinta all.n.7 e traduzione all. n. 8);
Constatato che al doc. 6 della produzione di parte ricorrente consta il certificato n. 11194 4/20.09.2016 A.I rilasciato dall’autorità rumena CNRE (Centro di equipollenza dei titoli di studio) recante riconoscimento del “diploma di studi” conseguito dalla ricorrente presso l’Università degli Studi di Catania il 6.3.2008, precisandosi nel certificato dell’autorità rumena citata, che “il presente attestato comprende anche il ciclo di laurea”;
Considerato, pertanto, che il titolo di studio universitario conseguito in Italia è stato riconosciuto dalla competente autorità rumena deputata al riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero in ossequio ai principi eurounitari sul mutuo riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali, riconoscimento necessario – e propedeutico del resto alla stessa ammissione del laureato italiano alla frequenza in Romania dei percorsi di master Nivel I e Nivel II – affinché possa su siffatta imprescindibile base formale e giuridica, peraltro non indagata dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza cautelare n. 92/2020 3 e con le precedenti Ordinanze in essa richiamate, essere concesso dal MIUR il decreto di riconoscimento della successiva abilitazione all’insegnamento scolastico a seguito del conseguimento di tale abilitazione nello Stato comunitario ospitante (Romania);
Ritenuto conseguentemente, sulla scorta delle delineate considerazioni e del documentato avvenuto previo riconoscimento da parte dell’Autorità rumena del prodromico diploma universitario conseguito in Italia, il ricorso sostenuto da sufficiente fumus boni iuris.
Con tale motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio “ ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’Udienza pubblica del 6 ottobre 2020.