Consiglio di Stato – Ordinanza 03370-2020 del 11.06.2020
Assumono particolare rilievo le Ordinanze cautelari del Consiglio di Stato emesse l’11 giugno 2020 (nn. 3369 e 3370) a mezzo delle quali sono stati sospesi gli effetti delle Sentenze del TAR Lazio del settembre 2019 e, conseguentemente, gli effetti dei dinieghi dei riconoscimenti dell’abilitazione conseguita in Romania impugnati in primo grado.
L’appello era stato presentato per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio ad oggetto l’annullamento dell’avviso del MIUR n. 5636 del 2 aprile 2019 del rigetto della istanza dei ricorrenti finalizzata al riconoscimento della abilitazione conseguita in Romania nella parte in cui il MIUR assumeva che i titoli denominati “Nivel I e Nivel II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE .
Il Consiglio di Stato con le Ordinanze in commento ha accolto le istanze cautelari allegate ai ricorsi in appello sospendendo gli effetti delle sentenze del TAR Lazio sez. III BIS .
Il Consiglio di Stato in particolare ha motivato l’accoglimento delle domande cautelari sostenendo che, «Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia.
L’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana»; e concludendo che «a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno».
Il Consiglio di Stato ha concluso, dunque, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata, disponendo nel contempo la sospensione del diniego impugnato in primo grado, anche al fine di consentire la partecipazione degli appellanti alle procedure concorsuali straordinarie nel frattempo bandite per il reclutamento di docenti e rinviando per la trattazione del merito all’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020.