Di particolare importanza la pronuncia della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n.92 del 17 gennaio 2020 di accoglimento, in merito all’appello patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore degli abilitati in Romania che ha sospeso la sentenza breve di rigetto n.11774/2019 del Tar Lazio Sez. III Bis a favore di circa 500 abilitati all’insegnamento in Romania.
In particolare il ricorso era stato presentato per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ,dell’ avviso MIUR n. 5636/2019 ; del rigetto delle istanze dei ricorrenti finalizzate al riconoscimento della abilitazione conseguita in Romania nella parte in cui il MIUR assumeva che i titoli denominati “…Nivel I e Nivel II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE ;
Con tale ricorso la difesa aveva impugnato altresì i decreti individuali di rigetto comunicati ai ricorrenti a mezzo email, conseguenza diretta dell’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 e i decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/2018, disposti dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dell’avviso n 5636 del 2 aprile 2019.
Contrariamente a quanto disposto dal TAR Lazio con la sentenza impugnata, il Collegio della Sez.VI del Consiglio di Stato con ordinanza n.92 del 17 gennaio 2020 ha accolto il ricorso dell’Avv. Maurizio Danza sospendendo la sentenza del TAR Lazio sez. III BIS, ravvisando in concreto la sussistenza di apprezzabili esigenze cautelari volte all’accoglimento della istanza di sospensione a tutela dei ricorrenti.
Il Consiglio di Stato in particolare ha motivato l’accoglimento sostenendo che “considerato che, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare ed in coerenza ai precedenti da ultimo resi dalla sezione (cfr. in specie ord.za n. 6423 del 2019), sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ; che, secondo quanto già evidenziato dalla sezione in tali precedenti, alla luce della documentazione in atti, gli istanti sembrerebbero – ad una prima deliberazione e nelle more del necessario approfondimento di merito – avere conseguito le certificazioni delle competenze per l’esercizio della professione di insegnante abilitato all’insegnamento in Romania (in particolare il diploma conseguito in Romania che consente di insegnare previo possesso di un titolo di laurea che può essere, naturalmente, secondo i principi del diritto comunitario, conseguito anche in altri Paesi UE);
Ha infine stabilito che le spese dei due gradi del giudizio cautelare vanno compensate.