Contributo dell’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro Università Mercatorum
In attesa della decisione del TAR Lazio sez.III bis a seguito dell’udienza tenutasi il 16 luglio in riferimento alla nota controversia sul riconoscimento alla professione docente in Italia degli abilitati in Romania, non posso che evidenziare la particolare importanza della recentissima nota del 11 settembre 2019 a firma del Direttore Generale Corina Marin del Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno; ed infatti a ben vedere la stessa, ancora una volta, nel riproporre tutte le note ufficiali precedentemente emanate, conferma la fondatezza delle Ns. richieste di riconoscimento e la illegittimità della posizione assunta dal MIUR nella nota 23 luglio 2019 di conferma dell’avviso n. 5636 del 2 aprile 2019, richiamata nelle recenti sentenze di rigetto in forma semplificata del TAR Lazio-Roma sez.III bis .
Ancora una volta, non si può che sottolineare la infondatezza della tesi del “possesso congiunto” dei titoli di studio conseguiti in Romania ai fini del riconoscimento della abilitazione, fatta propria dal MIUR nella nota 23 luglio 2019, e contenuta nelle prime sentenze della sez. III Bis del Tar Lazio: ed infatti oltre ad essere frutto di una errata interpretazione/ traduzione della nota prot. 40527 del 26.11.2018 è di tutta evidenza cheil Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno, non abbia mai richiesto i c.d. doppi titoli, nè ai fini del certificato della equivalenza ( c.d. CNRED ), ne tanto meno ai fini della certificazione finale di riconoscimento del titolo !
Ad ogni modo tale tesi non può essere opposta ai ricorrenti i quali hanno ottenuto una certificazione dal Ministero dell’Educazione Nazionale Romeno conseguita con una metodologia differente da quella prevista per i cittadini romeni, che la stessa ordinanza n.5414/2016 ha riconosciuto valida secondo la direttiva n.36/2005 ai fini dell’esercizio della professione docente in Italia!
A ben vedere, prova inconfutabile della errata applicazione di tale teoria è costituita dalla recente nota 11 settembre 2019 del Ministero della Educazione nazionale romeno a firma dello stesso Direttore Generale Dott.ssa Corina Marin- e successiva alla nota prot. 40527 del 26.11.2018 inviata al MIUR, che nel confermare la precedente nota 30912 del 21.05.2019, ribadisce come “ l’ordinanza n.5414/2016 si applica a tutte le certificazioni rilasciate dal ministero romeno ai fini del riconoscimento secondo la direttiva n.36/2005, consentendo l’accesso alla professione docente in romania, a prescindere dal paese in cui lo studente abbia conseguito gli studi preuniversitari e universitari”
Ulteriore prova in tal senso la conferma nella nota 11 settembre 2019 della precedente nota n. 30910 del 21.05.2019 del Ministero romeno, anche questa a firma della dott.ssa Corina Marin che conferma altresi “ il diritto a partecipare ai concorsi per docenti ai fini del riconoscimento secondo la direttiva n.36/2005, a tutti i cittadini degli stati membri della ue che abbiano conseguito in Romania il percorso psicopedagogico, anche secondo la nuova Omencs n 5460/2019 per gli a.s. 2019-2020”.
Orbene, tale nota 11 settembre 2019 indirizzata al rappresentante FSIUSAE Scuola Estero Raffaele Nucera chiarisce altresì che “Ai sensi delle disposizioni della Metodologia summenzionata, il Ministero dell’Educazione Nazionale rilascia ai cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, ai cittadini degli stati firmatari dell’Accordo relativo allo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera che hanno studiato in Romania e sollecitano, allo scopo di esercitare la professione d’insegnante, in uno degli stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio Economico-Europeo, nella Confederazione Svizzera, in forma indipendente o come dipendente (salariato): a)certificato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, richiesto dai laureati che hanno finalizzato, in Romania, gli studi attestanti le qualifiche professionali raggruppati per i livelli descritti all’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE; b)Certificato di attestazione delle competenze per la professione d’insegnante, richiesto dai laureati di un programma accreditato di formazione psico-pedagogica di 1° e/o 2° livello presso gli istituti d’istruzione superiore e alta formazione accreditati di Romania;
La stessa nota a firma del Direttore Generala Marina Corin aggiunge come“ ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 108 comma (1) della Metodologia– quadro concernente la mobilità del personale docente operante nell’istruzione pre universitaria nell’anno scolastico 2019-2020, approvata con OMEN n° 5460/2018, cu successive modifiche e completamenti: I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, degli stati firmatari dell’Accordo sullo Spazio Economico-Europeo o della Confederazione Svizzera, nonché i residenti permanenti sul territorio della Romania, che soddisfano le condizioni necessarie di studio e delle altre condizioni previste dalla presente Metodologia e hanno i titoli di studio riconoscimenti/ equipollati dal Ministero dell’Educazione Nazionale o hanno studiato in Romania, hanno il diritto di partecipare ai concorsi di immissione in ruolo docente e di occupare i posti vacanti/ riservati nell”istruzione pre universitaria e, sulla base della graduatoria (dei risultati ottenuti al concorso), possono essere assunti con contratto di lavoro a periodo determinato o indeterminato; ed inoltre che tale regime applicativo previsto dalla OMEN n° 5460/2018, si applichi anche per l’anno scolastico 2019-2020:”..per l’anno scolastico 2019-2020, la Metodologia- quadro concernente la mobilità del personale docente nell’istruzione pre universitaria approvata con OMEN n° 5460/2018, con successive modifiche e completamenti (Capitolo IX- Organizzazione e svolgimento del concorso nazionale per l’occupazione dei posti di docente dichiarati vacanti/ riservati nell’istruzione pre universitaria) è disponibile all’indirizzo: http://titularizare.edu.ro/2019/.
Orbene, se anche tale nota del Ministero dell’Educazione Romeno rappresenta prova inconfutabile del diritto alla partecipazione ai concorsi in Romania a seguito del percorso formativo psicopedagogico , e della sua conformità alla Direttive Europee n.36/2005 e n.55/2013, non si comprende come mai il MIUR non ritenga di revocare le note n. 5636/2019 e del 23 luglio 2019, così evitando ulteriore danno agli abilitati in Romania, che ora si vedono esclusi anche dalla partecipazione al terzo anno c.d. FIT previsto dal D.lgs.n.59/2017.
Peraltro una tale soluzione, contribuirebbe senza dubbio, a risolvere la constatata e notevole carenze di organico del personale docente, su cui si è già soffermato il nuovo Ministro all’atto dell’insediamento presso il Dicastero di Viale Trastevere, ed oggetto come è ben noto, di proposte finalizzate a garantire l’ottimale impiego del personale precario .