Il piano straordinario di assunzione ha perso per adesso il suo giudice naturale ..che non sia come al solito il Consiglio di Stato
Centinaia di insegnanti hanno chiesto conto al giudice amministrativo della legittimità del Decreto Direttoriale n.767 del 17 luglio 2015 del Direttore Generale del Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 21 luglio 2015 ed è stato titolato “Concorso” “indizione delle procedure di assunzione in attuazione dell’art. 1 comma 95, della Legge n.107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Attraverso questo procedimento il Ministero ha attuato e disciplinato per l’anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, dando attuazione ai criteri previsti dalla nota riforma che avrebbe trasformato la scuola italiana in “buona scuola”, riforma contenuta nella L. n.107/2015. “Ci sarà pure un giudice a Berlino”, diceva il mugnaio di Potsdam che, nel ‘ 700, opponendosi al sopruso di un nobile, dopo essersi rivolto, invano, a tutte le corti di giustizia germaniche… per avere “giustizia”, volle arrivare a Federico il Grande. L’azione legale ha iniziato la ricerca di questo “giudice a Berlino”, ma già il Tar del Lazio ha dubitato della propria giurisdizione. Con Ordinanza n. 4927/2015 il Tar del Lazio ha deciso che: “Considerato che i ricorrenti fanno valere la loro posizione di iscritti nelle GAE; Ritenuto che si tratti dunque di questione relativa al diritto all’assunzione, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario..”
La questione, di grande importanza anche politica e sociale nel paese, è stata oggetto di numerose occasioni pubbliche di discussione e commento nelle sedi istituzionali, nelle case, nei programmi televisivi. Così moltissimi hanno espresso anche la propria “ignorante” opinione (nel senso letterale di non conoscere, non sapere, essere all’oscuro di qualcosa) e il dibattito spesso è terminato con frasi di questo tenore “…ma cosa vogliono di più, gli hanno dato il lavoro..”. Come spesso capita dopo essere stata triturata di qua e di là la questione è caduta poi nell’oblio mediatico, ed il Governo mette ogni tanto la “Buona scuola” nell’elenco delle “cose fatte capo ha..”.
Il provvedimento avrebbe dovuto essere esaminato dal Tar nella sua natura di provvedimento generale, sia esso Bando concorsuale oppure Regolamento, nella parte in cui ha comunque imposto modalità generali di attuazione del Piano di reclutamento illegittime, illogiche e incoerenti con l’Ordinamento giuridico, con i principi fondamentali dell’accesso al pubblico impiego.
Il procedimento disciplinato dal DDG n.767/2015 è del tutto errato. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi: modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità di espletamento; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; composizione delle commissioni con esperti di provata competenza. Nel bando impugnato non v’è traccia né di criteri né di commissioni, tutto pare sia stato svolto da un programma informatico che si ignora quali input/criteri/ pixel abbia attivato per selezionare questo o quel docente per questa o quella sede di lavoro. Il meccanismo ha gravemente disapplicato il principio del “punteggio” e anche il nesso della assunzione rispetto all’inserimento nella propria Graduatoria ad esaurimento provinciale, ponendo quindi il criterio del merito illegittimamente in subordine. Tutto il procedimento è stato avviato senza l’acquisizione dei necessari pareri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e del Consiglio di Stato.
Una delle conseguenze di questa modalità di cammino procedimentale e delle sue gravissime pecche è stata l’inaccettabile deroga anche alla Legge n.68 del 10 marzo 1999 e alla Legge n.104/1992 e la non considerazione della posizione degli invalidi e dei familiari degli invalidi che illegittimamente vedono dimenticati i propri interessi legittimi e la valutazione della propria particolare posizione e legittima aspettativa alla riserva dei posti anche in relazione alla provincia. Ulteriore conseguenza di un agire amministrativo viziato e scorretto è la gravissima disparità di trattamento e la priorità agli idonei inseriti nella graduatorie di merito del concorso di cui al DDG n.82/2012, senza alcuna motivazione coerente e ragionevole, nonostante tutti gli aspiranti docenti italiani siano a questo punto della fiera nella stessa posizione di “idonei”.
Una attenzione particolare va rivolta ancora al meccanismo della proposizione della domanda per come è stata disciplinata e regolata dal provvedimento impugnato agli artt. 4 e ss del DDG 767/2015. Tra gli effetti gravissimi vi sono: l’impossibilità di esprimere una effettiva “preferenza”; il depennamento dalla Gae; e l’ assegnazione della sede fuori dalla provincia di originario inserimento. L’art. 4 comma 7 prevede che: “Gli aspiranti esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale” , è evidente che alla domanda si attribuisce una valenza di “scelta” che è del tutto apparente, LA SCELTA PRESUPPONE DI SCARTARE QUALCOSA E PREFERIRE ALTRO, invece gli interessati sono costretti a inserire tutte le province italiane, in un ordine che ovviamente al di là delle prime province non sarà stata più una scelta, ma una elencazione consistente nell’evitare il male peggiore, infatti, è chiaro che se l’aspirante viene costretto a scegliere 100 province, ossia tutto il paese, prima o poi da qualche parte si riesce ad assegnarlo… piuttosto sembra di essere condannati a fare la fine dell’asino di Buridano. COSI’ E’ STATO POSSIBILE AL MIUR DI SDRADICARE centinaia e centinaia di docenti dall’unica cosa stabile che avevano, la propria vita. Si continuerà ancora la ricerca del Giudice a Berlino, che non sia il Consiglio di Stato, oppure uno dei tanti giudici del lavoro delle province.