Il Tribunale di Belluno ha dichiarato la la illegittimità del decreto con cui un dirigente scolastico di scuola statale aveva decurtato il punteggio dichiarato nella domanda di inserimento nella III^ fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA sulla base della riscontrata omissione contributiva per il periodo di servizio che il ricorrente avrebbe prestato alle dipendenze dell’Istituto paritario.
In altri termini il dirigente dopo aver affidato l’incarico e convalidato il punteggio procedeva ai controlli di cui all’art 7 DM 640/17. Da tali controlli emergeva che per il periodo in cui il collaboratore neo assunto aveva dichiarato di aver prestato servizio presso la scuola paritaria non erano stati versati contributi. Al decreto di rettifica del punteggio seguiva un decreto di risoluzione del contratto con conseguente riqualificazione in termini di mero fatto del servizio medio tempore prestato presso la scuola statale.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, rilevata la irrilevanza al fine che ne occupa, della irregolarità contributiva 1) accerta il diritto del ricorrente al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente; 2) condanna le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto;