Nota prot. 7736 del 27-10-10
(Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale).
Scuola: scrutini – norme, sentenze, articoli
(Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale).
(Delibera di non ammissione alla classe successiva – inserimento nel giudizio finale del voto in discipline i cui rispettivi docenti risultano assenti nella seduta – illegittimità).
(Non ammissione alla classe successiva – omessa valutazione della particolare situazione (dislessia) dell’alunno – difetto di motivazione – illegittimità).
(Valutazione degli studenti e discrezionalità tecnica – ambito e limiti del corretto esercizio).
(Prove di recupero – delibera di non promozione – mancata considerazione delle deficienze organizzative nell’attività di sostegno – illegittimità – risarcimento danni).
(Religione cattolica – rilevanza per l’attribuzione del credito scolastico – insussistenza di condizionamenti e discriminazioni – giudizio dei docenti di religione da valutarsi nell’ambito di un giudizio complessivo sullo studente).
(Valutazione – voto di condotta – utilizzo di tutti i punteggi espressi dalla scala numerica – necessità).
(Non ammissione alla classe successiva a causa di numerose insufficienze – mancata considerazione delle condizioni di salute dello studente e del curriculum degli anni precedenti – illegittimità – sussistenza).
(Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico)
(In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola, è legittima una valutazione di sufficienza in condotta da parte dell’Autorità scolastica relativamente al suo autore, laddove l’episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità scolastica medesima).
Il giudizio finale sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale percorso formativo – il giudizio di non ammissione non è inficiato dalla mancata attivazione dei corsi di recupero o dalla mancata comunicazione delle carenze nelle discipline alla famiglia – il Collegio Docenti, purchè prima dell’inizio degli scrutini, può liberamente stabilire a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore.
Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall’organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell’impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare.
(La valutazione dell’alunno da parte del Consiglio di classe è ampiamente discrezionale, ed è riferibile alla media aritmetica dei voti, alla personalità dell’alunno ed alla sua capacità di affrontare gli anni successivi – L’attività di recupero può essere effettuata attraverso lo “sportello”).
In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti. La promozione dell’allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l’alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo” e possa “seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico”.
La mancata offerta di strumenti formativi e di recupero da parte della scuola, e la mancata comunicazione alla famiglia dell’andamento negativo della allieva sono circostanze di per sè inidonee a modificare l’esito negativo dello scrutinio.