Nota n. 695 del 9 febbraio 2012
Attività alternative all’insegnamento dell’IRC – Valutazione periodica e finale.
Scuola: scrutini – norme, sentenze, articoli
Attività alternative all’insegnamento dell’IRC – Valutazione periodica e finale.
Nove leader delle occupazioni di novembre e dicembre vengono puniti per il cattivo comportamento dai docenti. Tre famiglie si rivolgono agli avvocati per annullare il brutto voto e incassano la solidarietà della Cgil
Il ministero condannato a pagare 5 mila euro per le spese sostenute dalla famiglia. Per i giudici il giovane fu respinto alla maturità ma non fu ascoltato in tutte le materie. (repubblica.it)
Non ammissione alla classe successiva illegittima se il quadro valutativo non risulta coerente; l’ulteriore valutazione, effettuata da un diverso corpo docente, potrà avvalersi delle prove Invalsi.
Studente affetto da DSA – predisposizione da parte della scuola di idonee misure di supporto nel corso dell’anno – non ammissione alla classe successiva – legittimità.
Non ammissione alla classe successiva: ininfluente il livello della comunicazione scuola-famiglia e la mancata attivazione di corsi di recupero da parte della scuola.
La promozione conseguita dall’alunno ammesso alla classe successiva con riserva da parte del giudice amministrativo assorbe il giudizio negativo in precedenza espresso dal Consiglio di classe.
Mancata ammissione alla classe successiva – breve durata del consiglio di classe – insufficiente valutazione dello studente – non sussiste.
Esclusione dallo scrutinio finale per superamento tetto massimo delle assenze – Presupposto di estrema gravità ed urgenza – Sussistenza – Richiesta di misura cautelare monocratica – Accoglimento.
Attribuzione del voto di condotta: discrezionalità e valutazione “collettiva” del comportamento di una molteplicità di studenti.
Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009.
(Scrutini finali e ruolo degli insegnanti di religione cattolica).
(Cinque in condotta e mancata ammissione alla classe successiva: legittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica).
(Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale).