Tar Calabria – Sentenza n. 998 del 23-09-2009
Sono illegittimi i provvedimenti amministrativi che immotivatamente non attribuiscono al soggetto disabile il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l’a.s. 2008/2009. Invero il diritto allo studio, coniugato nel caso specifico con il diritto alla salute, si pone come un sicuro precetto per il legislatore il quale non può unilateralmente imporne limitazioni. D’altra parte l’art. 2, commi 413 e 414 della L. Fin. n. 244 del 2007 consente all’amministrazione la valutazione delle “effettive esigenze” in base alle quali, caso per caso, può essere stabilito anche il rapporto 1/1 in deroga a quello dalla norma previsto di 1/2, e non giustifica l’interpretazione e l’applicazione rigide che l’amministrazione scolastica opera.