Nota prot. 19212 del 17.12.09

(D.M. n.100 del 17 dicembre 2009, applicativo dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole).

Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 850 del 17-11-2009

(Ai fini del riconoscimento e computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti (ex art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003) vanno considerati tutti i periodi di assenze del docente titolare, anche se imputabili a cause diverse (ferie e malattia), a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni).