Tribunale di Modica – Sentenza n. 90 del 14-07-2009
(Figlio di grande invalido di guerra – diritto alla riserva – sussistenza – requisito della disoccupazione ed iscrizione in apposito elenco – irrilevanza).
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(Figlio di grande invalido di guerra – diritto alla riserva – sussistenza – requisito della disoccupazione ed iscrizione in apposito elenco – irrilevanza).
Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.
(Nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato).
(Deve escludersi che le supplenze precarie conferite (e sostanzialmente necessarie per la mera sopravvivenza) possano essere ritenute ostative al riconoscimento di un diritto previsto dal legislatore per agevolare la sistemazione definitiva di determinate categorie di lavoratori (invalididi) e condizionato – sostanzialmente – alla loro non previa titolarità di una situazione di lavoro anche minimamente contraddistinta da caratteri di stabilità).
Nei concorsi ad un solo posto il diritto del disabile idoneo non è subordinato ad altra condizione che quella della disponibilità di quota percentuale sulla pianta organica.
Legge n. 68 del 13 marzo 1999 – Indicazioni applicative.
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili).