Cassazione – Sentenza n. 2870 del 07-02-2008

Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.