Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 850 del 17-11-2009

(Ai fini del riconoscimento e computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti (ex art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003) vanno considerati tutti i periodi di assenze del docente titolare, anche se imputabili a cause diverse (ferie e malattia), a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni).

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza n. 1064 del 10-11-2009

Concorso Dirigenti Scolastici Regione Sicilia – obbligo di rinnovazione della procedura concorsuale: (L’obbligo ottemperativo dell’Amministrazione alle decisioni nn. 477/09 e 478/2009 del C.G.A. non può muovere dalla valutazione negativa degli elaborati dell’interessata, dovendo, al contrario assumere come momento logico di riferimento, l’atto di costituzione e nomina in cui risiede il vizio, con efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere misure e provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale).

Tar Emilia Romagna – Sentenza n. 1928 del 21-10-2009

(Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi).