Corte d’Appello di Perugia – Sentenza n. 524-2010
Reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato – diritto alla conversione ed al risarcimento danni – non sussiste.
Scuola: personale – norme, sentenze, articoli
Reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato – diritto alla conversione ed al risarcimento danni – non sussiste.
(Domande di trasferimento e di passaggio per l’anno scolastico 2011/2012: errata corrige).
(Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/1992).
Il Tribunale di Castrovillari condanna l’ATP di Cosenza a risarcire un collaboratore scolastico con 13.029,26 euro più interessi e 1.500,00 euro di spese legali per il danno subito a seguito di mancato inserimento, per tempo, nelle graduatorie ad esaurimento di II fascia ATA e con diritto a precedenza per le supplenze brevi. Soddisfatto il SAB che ha patrocinato il contenzioso.
(Indicazioni per l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012).
(Trasmissione dell’O.M. n. 16 del 24.2.2011 prot. n. AOODGPER 1569 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 22 febbraio 2011 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2011/2012).
Dottorato di Ricerca e problematiche connesse.
(Cessazione dirigenti scolastici. Applicazione art. 59 comma 9 Legge n. 449/97).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Sì all’accesso nel salvaprecari anche con più contratti).
(Obbligo della scuola di vigilanza sulla sicurezza degli studenti – responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).
(Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 “modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”).
(Graduatorie ad esaurimento – Divieto di inserimento a pettine: illegittimità costituzionale).
(Reiterazione contratti a tempo determinato – sospensione esecuzione della sentenza favorevole del Tribunale di Siena).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).