Tribunale di Modica – Ordinanza del 16-02-2010
(Diritto all’assistenza del disabile (L. 104/1992) – limiti – assegnazione in sede di servizio diversa da quella di residenza – legittimità).
Scuola: legge 104/1992 – norme, sentenze, articoli
(Diritto all’assistenza del disabile (L. 104/1992) – limiti – assegnazione in sede di servizio diversa da quella di residenza – legittimità).
(L. 104-1992 – requisito della esclusività dell’assistenza – elementi probatori oggettivi che dimostrino l’impossibilità dell’assistenza da parte dei congiunti – necessità).
(Assistenza a persona affetta da handicap – estensione ad ogni esigenza collegata a tale stato – necessità).
(Assistenza disabili – necessità della immediata reperibilità – trasferimento in un Comune vicino – illegittimità – diritto alla esclusione dalla graduatoria docenti soprannumerari – sussistenza).
Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non è attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
(Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 – permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo”.
(L’esigenza di agevolare un parente di un soggetto portastore di handicap, in vista dell’assistenza da prestare a quest’ultimo, in alcun modo può ritenersi significativamente vulnerata dall’attribuzione di una cattedra con completamento dell’orario presso un diverso Istituto, a tal fine rilevando invece la fase antecedente dell’assegnazione della sede).
(nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n.104/92)
(Il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede o al non trasferimento per assistere l’handicappato non è illimitato).
(frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992 – Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni)
(frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 – modifica criteri)
(Permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie).
Docente titolare dei benefici previsti dall’art, 33, co. 5° della L. 104/92 – assegnazione di cattedra con completamento di orario presso altro Istituto – illegittimità – sussistenza di una forma di mobilità di fatto – sede di lavoro – coincide con l’Istituto di originaria assegnazione.
(Disposizioni per il sostegno della maternita’ e della paternita’, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.