Tar Emilia Romagna – Sentenza n. 1928 del 21-10-2009

(Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi).

Consiglio di Stato – Sentenza n. 2516-2009

I corsi di perfezionamento frequentati presso un consorzio interuniversitario (FOR.COM. nella specie) articolati su base annuale e conclusisi con il superamento di un esame finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi, danno titolo, in sede di formazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della scuola, all’attribuzione di un punteggio pari a 3, ai sensi del punto C.7 della tabella allegata al d.m. 15 marzo 2007 n. 27, e non all’attribuzione di un punteggio pari a 1 ai sensi del successivo punto C.8 della citata tabella.