TAR Marche – Sentenza n. 84 del 04-03-2010
(Graduatorie ad esaurimento – unico corso S.I.S.S. frequentato – diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni conseguite – sussistenza).
Scuola: graduatorie – norme, sentenze, articoli.
(Graduatorie ad esaurimento – unico corso S.I.S.S. frequentato – diritto di opzione per una qualsiasi delle abilitazioni conseguite – sussistenza).
Contenzioso relativo al D.M. 42/2009 (su inserimento a pettine).
Legge n. 167/2009 (c.d. salvaprecari) – questione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza – trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
(Accesso agli atti – informazioni di carattere sanitario – tutela alla riservatezza in contrapposizione al mero interesse all’assegnazione ad una sede di lavoro – prevalenza).
(Graduatorie permanenti – procedimento di formazione – giurisdizione del giudice ordinario).
(Cancellazione dalla graduatoria – mancata comunicazione – irrilevanza – comportamento inadempiente del privato – violazione dei principi in materia di atti di ritiro, di affidamento e buona fede – insussistenza).
(Graduatorie ad esaurimento – compatibilità tra corsi universitari – Nota prot. 17188 del 13/11/09).
(Servizio militare di leva – non in costanza di nomina – valutabilità).
(Graduatorie di III fascia – potere dell’amministrazione di valutazione discrezionale dei titoli – interesse legittimo dei concorrenti – giurisdizione del giudice amministrativo).
(Graduatorie degli insegnanti – procedura selettiva finalizzata al reclutamento – giurisdizione del Giudice amministrativo – sussistenza).
(Servizio prestato in base a titolo illegittimo – rapporto di fatto – irrilevanza giuridica).
(Abilitazioni SSIS – punteggio ulteriore – fondamento legislativo – Titoli abilitativi diversi – estensione del punteggio aggiuntivo – illegittimità).
(In materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Tale impostazione è confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; e “la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”, ai sensi del disposto dell’art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
(Servizio di insegnamento in concomitanza con la frequenza del Conservatorio – Mancato riconoscimento – Illegittimità).
(Oggetto: Compatibilità tra corsi universitari: chiarimenti per la valutazione ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto).