Not prot. 5787 del 12 luglio 2011
Personale ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia
Scuola: graduatorie – norme, sentenze, articoli.
Personale ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia
Risarcito con oltre 81.500,00 euro dal Tribunale di Cosenza il danno cagionato dall’ATP di Cosenza a collaboratore scolastico di II fascia che non si era visto attribuire la precedenza art. 4.2 di cui al D.M. n. 75/2001 nelle supplenze.
(Comunicato dell’Avv. Antonio Gabrieli)
(Graduatorie: il Consiglio di Stato ribadisce la validità del principio dell’inserimento a pettine).
Proposte del sindacato SAB nell’audizione del 31/5 in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati sul decreto Sviluppo.
(Personale docente ed educativo: D.M. n. 47 che attribuisce una validità triennale alle graduatorie ad esaurimento).
(Personale docente ed educativo: D.M. n. 44 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento).
Altra sentenza di risarcimento, con oltre 13.000,00 euro, del Tribunale di Castrovillari a collaboratrice scolastica precaria del SAB che non si era vista attribuire la precedenza per le supplenze brevi nelle graduatorie di 2^ fascia.
Risarcita con oltre 13.000,00 euro, dal Tribunale di Castrovillari, collaboratrice scolastica precaria del SAB che non si era vista attribuire la precedenza per le supplenze nelle graduatorie d’istituto di 2^ fascia.
Il Tribunale di Castrovillari condanna l’ATP di Cosenza a risarcire un collaboratore scolastico con 13.029,26 euro più interessi e 1.500,00 euro di spese legali per il danno subito a seguito di mancato inserimento, per tempo, nelle graduatorie ad esaurimento di II fascia ATA e con diritto a precedenza per le supplenze brevi. Soddisfatto il SAB che ha patrocinato il contenzioso.
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie ad esaurimento – Divieto di inserimento a pettine: illegittimità costituzionale).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
Il Tribunale di Rossano conferma quanto, da sempre, sostenuto dal SAB; i docenti o gli ATA trasferiti d’ufficio, nella nuova sede di arrivo, non devono essere inseriti in coda nelle graduatorie d’istituto, ma tra i titolari degli anni precedenti.
Illegittimo il comportamento dei dirigenti scolastici che predispongono le graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale in soprannumero prima della pubblicazione del contratto sulla mobilità per l’a.s. 2011/12.