Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza n. 64 del 20 gennaio 2016
La cancellazione dalle “graduatorie ad esaurimento” per non aver presentato domanda di permanenza per uno o più periodi precedenti non può quindi considerarsi causa ostativa alla possibilità di essere reinserito nelle GAE 2014/17 (Avv. Domenico Ligato)