Tar Puglia – Sentenza n. 586 del 22-02-2008

(Nessuna relazione o rapporto di conseguenzialità può ritenersi esistente tra l’istituzione o meno degli interventi di recupero, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, atteso che non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in ordine alla opportunità o meno della loro attivazione spetta esclusivamente agli organi scolastici competenti).

Cassazione – Sentenza n. 2870 del 07-02-2008

Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.

Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 02.01.08

Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 non determina alcun concreto pericolo di danno grave e irreparabile, giacchè il dedotto soprannumero di studenti (pari a qualche unità per ciascuna aula) si rivela con tutta evidenza non idoneo a cagionare di per sè pregiudizi di qualsivoglia natura, in quanto il paventato pericolo di danno, ove realmente esistente, resterebbe tale pur in presenza di classi di 26 persone per ciascuna aula.

TAR Friuli Venezia Giulia – Sentenza n. 668 del 12-10-2007

(Deve escludersi che le supplenze precarie conferite (e sostanzialmente necessarie per la mera sopravvivenza) possano essere ritenute ostative al riconoscimento di un diritto previsto dal legislatore per agevolare la sistemazione definitiva di determinate categorie di lavoratori (invalididi) e condizionato – sostanzialmente – alla loro non previa titolarità di una situazione di lavoro anche minimamente contraddistinta da caratteri di stabilità).

Tribunale di Chieti – Ordinanza del 19.07.07

(Incompatibilità: è sempre necessaria la diffida (art. 508 D.lgs. 297/1994). Illegittimo il provvedimento di decadenza o risoluzione del contratto senza il preventivo esperimento della procedura di diffida, anche in caso di supplenza temporanea. Ordinata la reintegra ex art. 18 Statuto dei lavoratori a favore del docente precario illegittimamente licenziato).