Tar Lombardia – Sentenza n. 213 del 23-01-2009

Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall’organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell’impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare.

TAR Calabria – Sentenza n. 514 del 19-05-2008

In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti. La promozione dell’allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l’alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo” e possa “seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico”.

Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 27.03.08

Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 si sottrae a censure in quanto: il paventato pericolo sussiste anche nel rispetto della soglia massima di tolleranza, per la ridotta estensione delle singole aule in rapporto al numero degli alunni; gli eventi catastrofici sono notoriamente rari, non preventivabili e non localizzabili; ha pari dignità costituzionale il diritto alla riduzione ex lege degli organici degli insegnanti in un complessivo quadro di riduzione della spesa pubblica.