Tribunale di Torino – Sentenza del 01 marzo 2012
Reiterazione contratti a tempo determinato: accoglimento della domanda di progressione stipendiale ai precari con contratto al 30 giugno.
(I principali provvedimenti dei Tribunali in materia di scuola – Archivi dell’anno: 2012)
Reiterazione contratti a tempo determinato: accoglimento della domanda di progressione stipendiale ai precari con contratto al 30 giugno.
Riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni presso le SSIS.
Riconosciuto allo studente disabile il diritto ad ore di sostegno pari alle ore di frequenza.
Congedi parentali: primo mese al 100% anche fino all’ottavo anno. (gildains.it)
Reiterazione contratti a tempo determinato: legittimità in ragione delle peculiari esigenze del settore scolastico.
Reiterazione contratti a tempo determinato: le esigenze di flessibilità in capo all’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche giustificano la tipizzazione di un meccanismo di reclutamento soggetto a regole speciali.
Reiterazione contratti a tempo determinato: la normativa comunitaria non è invocabile per il servizio effettuato anteriormente alla sua entrata in vigore.
Reiterazione contratti a tempo determinato: nullità del ricorso generico.
Gite scolastiche: la scuola deve valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l’assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasposto prescelti.
Abusivo utilizzo dello strumento del contratto a tempo determinato: MIUR condannato al pagamento degli scatti biennali ed al ristoro del danno pari ad una mensilità per ciascun anno di servizio prestato oltre il triennio.
Riconosciuti nelle graduatorie ad esaurimento 6 punti aggiuntivi ai docenti precari abilitati con la SSIS.
Graduatorie permanenti: in caso di depennamento, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.
Reiterazione contratti a tempo determinato: nuova condanna del MIUR.
Condannato per condotta antisindacale il dirigente che nega al sindacato le informazioni circa l’impiego del fondo di Istituto.
Assunzione da quota di riserva: necessario lo stato di disoccupazione del disabile al momento della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.