Tar Molise – Sentenza n. 289 del 22 giugno 2012
Sulla libertà incondizionata di scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola.
(I principali provvedimenti dei Tribunali in materia di scuola – Archivi dell’anno: 2012)
Sulla libertà incondizionata di scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola.
Illegittima determinazione dell’organico nella parte in cui non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento della disciplina di strumento musicale.
Successione di contratti a termine: condannato il Ministero al pagamento dell’aumento periodico del 2,50% per ogni biennio di servizio prestato.
Successione di contratti a termine: la Cassazione esclude la stabilizzazione ed il risarcimento del danno.
Anche per il Giudice del Lavoro di Belluno i docenti neoimmessi in ruolo hanno diritto alla ricostruzione integrale della carriera (Avv. Marco Cini)
Illegittimità della limitata erogazione del sostegno anche a studente con handicap non grave.
Sulla discriminazione dei disabili nell’accesso ai servizi extrascolastici.
Successione di contratti a tempo determinato: riconosciuto il diritto agli scatti biennali.
Illegittimità costituzionale delle norme relative al ridimensionamento della rete scolastica (aggregazione negli istituti comprensivi e fissazione della soglia di 1.000 alunni per l’acquisizione dell’autonomia).
Nella fissazione dell’orario delle lezioni il dirigente scolastico deve tenere conto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti.
Contratti a termine: riconosciuti scatti di anzianità ed emolumenti relativi al periodo estivo.
Abuso di contratti a termine: condannato il MIUR al pagamento degli scatti biennali.
Concorso dirigenti scolastici: legittimità dei provvedimenti di non ammissione alle prove orali.
Sulla competenza a nominare la Commissione d’esame di stato tra vecchia e nuova normativa.
Il lavoratore scolastico che presta assistenza ex L. 104/1992 è inamovibile.