Tar Calabria – Decreto n. 645 del 30-11-2011
Concorso dirigenti scolastici: il Tar Calabria ammette alle prove scritte. (Avv. Pietro Siviglia)
(I principali provvedimenti dei Tribunali in materia di scuola – Archivi dell’anno: 2011)
Concorso dirigenti scolastici: il Tar Calabria ammette alle prove scritte. (Avv. Pietro Siviglia)
Contratti a termine – nullità dei termini – condanna del MIUR al risarcimento del danno.
Reiterazione contratti a tempo determinato: insussistenza del fumus boni juris e rigetto della domanda cautelare volta alla conversione del rapporto ed al risarcimento del danno.
Concorso dirigenti scolastici: il Tar Lazio respinge l’istanza cautelare di ammissione con riserva alle prove scritte dei respinti alla prova selettiva per test.
Concorso dirigenti scolastici: estensione della proroga dei termini di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Concorso dirigenti scolastici: il Tar Lazio non concede le misure cautelari provvisorie.
L’incidente occorso all’allievo non comporta responsabilità della scuola che abbia assicurato una assidua sorveglianza.
Reiterazione contratti a tempo determinato: rigettate le domande di conversione e di risarcimento del danno.
Concorso dirigenti scolastici: ammessi alle prove scritte i ricorrenti che non hanno superato la prova preselettiva.
I docenti della scuola statale immessi in ruolo, che abbiano superato l’anno di prova, hanno diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati (Avv. Marco Cini)
Domanda cautelare per l’assegnazione del posto di ruolo: lo status di insegnante precaria non implica necessariamente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile.
Il Tar Sardegna dichiara l’illegittimità della riduzione delle ore di sostegno e condanna l’amministrazione al risarcimento del danno pari ad € 1.000,00 per ogni mese di mancato sostegno nel rapporto 1/1 necessario.
Scuola vs MIUR: vince la scuola
Abusiva utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi e tutela risarcitoria.
L’attestazione non veritiera di assenza di condanne penali non costituisce reato se manca la coscienza e volontà di rendere false dichiarazioni.