Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 850 del 17-11-2009

(Ai fini del riconoscimento e computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti (ex art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003) vanno considerati tutti i periodi di assenze del docente titolare, anche se imputabili a cause diverse (ferie e malattia), a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni).

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza n. 1064 del 10-11-2009

Concorso Dirigenti Scolastici Regione Sicilia – obbligo di rinnovazione della procedura concorsuale: (L’obbligo ottemperativo dell’Amministrazione alle decisioni nn. 477/09 e 478/2009 del C.G.A. non può muovere dalla valutazione negativa degli elaborati dell’interessata, dovendo, al contrario assumere come momento logico di riferimento, l’atto di costituzione e nomina in cui risiede il vizio, con efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere misure e provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale).

Tar Veneto – Ordinanza n. 1011 del 05-11-2009

(Il D.M. 26 agosto 1992 stabilisce che, nella determinazione delle misure per l’evacuazione in caso di emergenza, si deve partire dal parametro 26 persone per aula e che, se in specifiche situazioni questo parametro non viene osservato, è necessario adottare degli accorgimenti in modo da assicurare comunque un ordinato esodo in caso di emergenza e darne atto con una dichiarazione; il punto 5.0 di tale decreto non sembra pertanto contenere una prescrizione organizzativa che s’impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli Uffici scolastici nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici).

Tar Emilia Romagna – Sentenza n. 1928 del 21-10-2009

(Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi).

Tar Friuli Venezia Giulia – Sentenza n. 706 del 12-10-2009

(Nessuna norma impedisce alla Commissione di scegliere tra le materie di cui c’è la presenza di commissari titolari delle discipline, anche perché nessuna norma stabilisce che le materie della terza prova debbano essere le medesime delle tre simulazioni; anzi l’Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2005 n. 32 nell’articolo 12 recita espressamente “Non va , invece,data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova”.)

Tar Calabria – Sentenza n. 629 del 07-10-2009

(In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola, è legittima una valutazione di sufficienza in condotta da parte dell’Autorità scolastica relativamente al suo autore, laddove l’episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità scolastica medesima).

Tar Calabria – Sentenza n. 998 del 23-09-2009

Sono illegittimi i provvedimenti amministrativi che immotivatamente non attribuiscono al soggetto disabile il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l’a.s. 2008/2009. Invero il diritto allo studio, coniugato nel caso specifico con il diritto alla salute, si pone come un sicuro precetto per il legislatore il quale non può unilateralmente imporne limitazioni. D’altra parte l’art. 2, commi 413 e 414 della L. Fin. n. 244 del 2007 consente all’amministrazione la valutazione delle “effettive esigenze” in base alle quali, caso per caso, può essere stabilito anche il rapporto 1/1 in deroga a quello dalla norma previsto di 1/2, e non giustifica l’interpretazione e l’applicazione rigide che l’amministrazione scolastica opera.