TAR Friuli Venezia Giulia – Sentenza n. 668 del 12-10-2007

(Deve escludersi che le supplenze precarie conferite (e sostanzialmente necessarie per la mera sopravvivenza) possano essere ritenute ostative al riconoscimento di un diritto previsto dal legislatore per agevolare la sistemazione definitiva di determinate categorie di lavoratori (invalididi) e condizionato – sostanzialmente – alla loro non previa titolarità di una situazione di lavoro anche minimamente contraddistinta da caratteri di stabilità).

Tribunale di Chieti – Ordinanza del 19.07.07

(Incompatibilità: è sempre necessaria la diffida (art. 508 D.lgs. 297/1994). Illegittimo il provvedimento di decadenza o risoluzione del contratto senza il preventivo esperimento della procedura di diffida, anche in caso di supplenza temporanea. Ordinata la reintegra ex art. 18 Statuto dei lavoratori a favore del docente precario illegittimamente licenziato).