Consiglio di Stato – Sentenza n. 1540 del 10-03-2011
(Provvedimenti di riorganizzazione del sistema scolastico – inammissibilità del ricorso di associazioni ed istituzioni scolastiche).
Scuola: procedimento giurisdizionale – norme, sentenze, articoli
(Provvedimenti di riorganizzazione del sistema scolastico – inammissibilità del ricorso di associazioni ed istituzioni scolastiche).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Articolo 312 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Conferimento dell’incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica e sportiva – giurisdizione del Giudice ordinario).
(Graduatorie ad esaurimento – procedure selettive con presenza di interessi legittimi – giurisdizione del giudice amministrativo – sussiste).
(Graduatorie permanenti – procedimento di formazione – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie di III fascia – potere dell’amministrazione di valutazione discrezionale dei titoli – interesse legittimo dei concorrenti – giurisdizione del giudice amministrativo).
(Graduatorie degli insegnanti – procedura selettiva finalizzata al reclutamento – giurisdizione del Giudice amministrativo – sussistenza).
(In materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Tale impostazione è confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; e “la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”, ai sensi del disposto dell’art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Nota dell’Avv. Luigi Giuseppe Papaleo
(Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi).
(Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie sull’esercizio del potere di autotutela – L’attività lavorativa degli L.S.U. non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – In caso di annullamento d’ufficio di un illegittimo provvedimento di inclusione nelle graduatorie non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela.).
Nel procedimento per condotta antisindacale soggetto destinatario della norma non può essere che la Pubblica Amministrazione intesa impersonalmente e non il singolo dirigente o funzionario autore della condotta contestata. – Ai dirigenti scolastici non è attribuito il potere di promuovere e resistere alle liti.