Consiglio di Stato – Sentenza n. 11 del 12-07-2011
(Graduatorie permanenti: confermata la giurisdizione del giudice ordinario).
Scuola: contenzioso – norme, sentenze, articoli
(Graduatorie permanenti: confermata la giurisdizione del giudice ordinario).
Risarcito con oltre 81.500,00 euro dal Tribunale di Cosenza il danno cagionato dall’ATP di Cosenza a collaboratore scolastico di II fascia che non si era visto attribuire la precedenza art. 4.2 di cui al D.M. n. 75/2001 nelle supplenze.
(Provvedimenti di riorganizzazione del sistema scolastico – inammissibilità del ricorso di associazioni ed istituzioni scolastiche).
Il Presidente della Repubblica accoglie ricorso straordinario e annulla sanzione disciplinare irrogata illegittimamente a una docente. Soddisfatto il sindacato SAB.
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Ammissibili i ricorsi straordinari proposti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo).
(D.lgs. n. 150 del 2009 – disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative).
(Articolo 312 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria).
(Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario).
(Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
(Sussiste il diritto di accesso a certificazione medica prodotta ai fini della L. 104/1992, qualora richiesta previo oscuramento del nome e della diagnosi).
CCNL – area V della dirigenza scolastica – quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007: articolo 16 (codice disciplinare).
(Esame di maturità: lo studente respinto non ha diritto di accesso agli atti riguardanti un altro studente).
(Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto).