TAR Lazio – Sentenza n. 1073 del 28-01-2010
(Graduatorie permanenti – procedimento di formazione – giurisdizione del giudice ordinario).
Scuola: contenzioso – norme, sentenze, articoli
(Graduatorie permanenti – procedimento di formazione – giurisdizione del giudice ordinario).
(Graduatorie di III fascia – potere dell’amministrazione di valutazione discrezionale dei titoli – interesse legittimo dei concorrenti – giurisdizione del giudice amministrativo).
(Graduatorie degli insegnanti – procedura selettiva finalizzata al reclutamento – giurisdizione del Giudice amministrativo – sussistenza).
(Legge “Brunetta” – Sanzioni disciplinari – Modifiche al D. Lgs. 150 del 27/10/09 (Circolare di chiarimento) – Attuazione art. 7 legge 15/2009 – Informativa).
(D.lgs. n. 150/2009 – disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale – prime indicazioni circa l’applicazione delle nuove norme)
di Mario Piemontese
(In materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Tale impostazione è confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; e “la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”, ai sensi del disposto dell’art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Nota dell’Avv. Francesco Orecchioni
(Modifiche apportate dal D. Lgs. 150 del 27.10.09 (Titolo IV – Capo IV) in attuazione dell’art 7 della L. delega 15/2009 alla materia disciplinare)
Nota dell’Avv. Luigi Giuseppe Papaleo
(Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi).
Procedimento disciplinare – ricorso gerarchico – parere dell’amministrazione – diritto di accesso – sussiste.
(Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie sull’esercizio del potere di autotutela – L’attività lavorativa degli L.S.U. non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – In caso di annullamento d’ufficio di un illegittimo provvedimento di inclusione nelle graduatorie non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela.).
Nel procedimento per condotta antisindacale soggetto destinatario della norma non può essere che la Pubblica Amministrazione intesa impersonalmente e non il singolo dirigente o funzionario autore della condotta contestata. – Ai dirigenti scolastici non è attribuito il potere di promuovere e resistere alle liti.
(Quando l’amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente).