Tar Lazio (Latina) – Sentenza n. 244 del 27 marzo 2012

Il nulla osta per il trasferimento di uno studente ad altro Istituto non costituisce atto discrezionale, ma assolve sempre ad una finalità di mero accertamento, al di là della circostanza che la domanda di trasferimento sia stata prodotta dall’interessato o disposta “d’autorità” a mezzo di provvedimento di allontanamento adottato dalla Procura della Repubblica.

 

Il nullaosta non è atto caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare da parte dell’autorità scolastica la regolarità della posizione dello studente.

Ciò posto, come richiamato nella esposizione in fatto, la peculiarità che connota il caso in esame si incentra, essenzialmente, sull’atto di allontanamento adottato dal Procuratore della Repubblica di Frosinone, tenuto conto che il nulla osta impugnato assolve alla surriferita finalità, di accertamento della regolarità della posizione dello studente.

Ed,invero, al di là della circostanza che la domanda di trasferimento sia stata prodotta dall’interessato o – come è avvenuto nel caso in esame – disposta “d’autorità” (rectius: a mezzo del provvedimento di allontanamento della Procura della Repubblica), il nulla osta assolve sempre alla surriferita finalità di mero accertamento.

Il provvedimento adottato dal Dirigente scolastico, non riveste natura sanzionatoria, ma costituiva attività dovuta tenuto conto che la mancata adozione dello stesso avrebbe solo impedito al minore di iscriversi presso altro istituto.

Come si è detto in precedenza, infatti, il provvedimento impugnato è stato adottato dal Dirigente scolastico “in obbedienza” al suindicato provvedimento del Procuratore della Repubblica, il cui tenore non lasciava in capo all’Autorità scolastica alcun margine di discrezionalità. In altri termini, il provvedimento dirigenziale non poteva essere che quello concretamente adottato, e che eventuali contestazioni andavano effettuate nei confronti dell’atto che lo aveva determinato.

 

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