Sempre più frequentemente, i giudici del lavoro, con pronunce anche di merito, come quella che si allega, sono costretti a prendere posizione su di una questione del tutto paradossale: l’applicazione della L. 104/92 alle procedure di assegnazione dei Dirigenti Scolastici vincitori del Concorso bandito con Dm 138/17 e che al momento dell’assegnazione della sede di servizio si sono visti negare i benefici di cui alla L. 104/92.
Non è bastato il Tribunale di Siena, con ordinanza del 4.09.2019, nè quello di Napoli Nord, con analogo provvedimento n. 49471 del 25.09.2019 o le altre successive, per far trovare una soluzione al Miur che con un imbarazzante pervicacia continua ad opporre resistenza.
E di recente è toccato al Tribunale di Lecco che questa volta all’esito dell’udienza di merito, ha depositato il dispositivo che si allega, riservandosi di depositare le motivazioni entro 60 giorni.
È di tutta evidenza, però, che nonostante le resistenze del Miur, la giurisprudenza sia pacifica: la L. 104/92 consente ai lavoratori, con le differenze ivi previste, e solo nei casi previsti dalla normativa de qua, di salvaguardare il diritto alla salute, propria o del proprio parente, pur lavorando. I principi costituzionali in tema di diritto alla salute e di diritto al lavoro continuano ad essere tutelati secondo un equilibrio che la legge ci impone e che nessuna amministrazione, con l’adozione di atti di natura secondaria, potrà mettere in pericolo.