di Antimo Di Geronimo
Il docente che riassume il giudizio davanti al giudice ordinario, dopo che il Tar abbia accolto l’istanza cautelare, salvo declinare successivamente la propria giurisdizione in sede di merito, se chiede la tutela ex art. 700 c.p.c., ha l’obbligo di allegare le prove dell’esistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. In caso di translatio iudicii orizzontale, infatti, il giudizio viene rinnovato e il procedimento ricomincia da capo come se nulla fosse accaduto.
I provvedimenti assunti dal giudice erroneamente adito, infatti, cessano i loro effetti 30 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento con il quale tale giudice abbia declinato la propria giurisdizione.
Ne consegue che, in materia di graduatorie a esaurimento, il mancato inserimento a pettine del ricorrente può costituire presupposto ai fini del provvedimento cautelare (richiesto in sede di riassunzione) solo se la tutela richiesta vada nel senso della necessità del risarcimento in forma specifica, non assumendo alcun rilievo la pretesa del risarcimento per equivalente, che può essere pienamente soddisfatto in sede di giudizio di merito.
E’ quanto si evince da un’ordinanza del Giudice del lavoro di Palermo depositata il 16 aprile 2012 (in senso conforme anche Trib. Trieste r.g.138/2012 del 14 aprile 2012). E siccome l’urgenza e la necessità della tutela in forma specifica non era stata provata dal ricorrente, il giudice ha rigettato il ricorso.
La pronuncia è l’effetto del mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad.plen. sent. 12.07.2011) che ha dovuto recepire l’indirizzo delle Sezioni unite, secondo le quali la giurisdizione in materia di graduatorie a esaurimento del personale docente si radica in capo al Giudice ordinario (cfr. SU Cass. ord. 3032/2011).
L’orientamento delle Sezioni unite, peraltro, era noto fin dal 2000 (SU Cass. 1203/2000).